COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE YOUNES ELMEDHI avverso sanzione merito gara Appignanese – Riviera Calcio, del 4.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE YOUNES ELMEDHI avverso sanzione merito gara Appignanese – Riviera Calcio, del 4.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Younes Elmedhi, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Riviera Calcio ‘96, la sanzione della squalifica fino al 4 marzo 2009 per il comportamento violento da questi tenuto a fine gara nei confronti di un calciatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Younes Elmedhi, asserendo di avere colpito, involontariamente, senza cattiveria e senza violenza alcuna, un giocatore avversario nell’intento di dividerlo da un suo compagno di squadra con il quale stava discutendo animatamente. Riconoscendo di aver sbagliato nel suo comportamento, ammetteva il proprio nervosismo per alcune frasi offensive subite dagli avversari. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. La decisione va confermata, in quanto la sanzione si rivela del tutto adeguata alla accertata condotta violenta posta in essere dal reclamante, a fine gara, nei confronti di un calciatore avversario, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, che appare equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Younes Elmedhi ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola, come da specifica disposizione, sul conto della Società di appartenenza del tesserato.
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