COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELVECCHIO MONTEPORZIO avverso sanzioni merito gara Catelvecchio Monteporzio – Amici dello sport, del 23.1.2009 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 47 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. RECLAMO DEL SIG. ANGELONI GIOVANNI avverso sanzioni merito gara Catelvecchio Monteporzio – Amici dello sport, del 23.1.2009 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 47 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELVECCHIO MONTEPORZIO avverso sanzioni merito gara Catelvecchio Monteporzio – Amici dello sport, del 23.1.2009 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” - Com. Uff. n. 47 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. RECLAMO DEL SIG. ANGELONI GIOVANNI avverso sanzioni merito gara Catelvecchio Monteporzio – Amici dello sport, del 23.1.2009 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” - Com. Uff. n. 47 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Angeloni Giovanni, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Castelvecchio Monteporzio, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2010, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione, con atti distinti, hanno proposto rituale reclamo l’A.S.D. Castelvecchio Monteporzio ed il sig. Angeloni Giovanni in proprio, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi. A loro dire, l’Angeloni avrebbe posto il pallone tra il suo ed il volto dell’arbitro per tenere questi, che gli si era avvicinato con fare minaccioso e provocatorio, a debita distanza, senza offenderlo o colpirlo. Concludevano chiedendo l’annullamento o almeno una sostanziale riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, l’Angeloni ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro, negando di avere posto in essere i comportamenti addebitategli dal reclamante, ha precisato che l’Angeloni gli appoggiò leggermente il pallone sulla faccia, senza colpire o spingere. Dopo averlo allontanato, da una distanza di circa quattro metri, gli lanciò il pallone con entrambe le mani colpendolo al viso, procurandogli leggero e momentaneo dolore. LA COMMISSIONE letti e riuniti i reclami per evidenti motivi di connessione; • esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il sig. Angeloni, reclamante in proprio; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta ascritta all’Angeloni, sia pur notevolmente ridimensionata nella sua obiettiva gravità, debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco; • ritenuto che il comportamento posto in essere dal tesserato sanzionato, grave più per il contenuto della gestualità che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie i riuniti gravami come sopra proposti dall’A.S.D. Castelvecchio Monteporzio e dal sig. Angeloni Giovanni in proprio, per l’effetto riducendo al 30 aprile 2009 la sanzione della squalifica del sig. Angeloni Giovanni. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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