COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASENUOVE avverso sanzioni merito gara Fontespina – Casenuove, del 24.1.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CASENUOVE avverso sanzioni merito gara Fontespina – Casenuove, del 24.1.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- all’A.S.D. Casenuove l’ammenda di € 500,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti dei dirigenti, calciatori e sostenitori della squadra avversaria e dell’arbitro;
- al calciatore Zagaglia David, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro;
- al giocatore Lombardi Enrico, anch’egli asseritamene tesserato per la reclamante, la squalifica per due gare effettive.
Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’.A.S.D. Casenuove, deducendo, anche avanti questa Commissione, che:
- il clima sugli spalti era turbato, ma il tutto rimase nei canoni della protesta sportiva, senza eccedere in minacce;
- il calciatore Zagaglia, espulso non per condotta di gioco gravemente violenta ma per aver applaudito il direttore di gara, strinse la mano all’arbitro a mò di scherno, senza tuttavia insultarlo né tantomeno minacciarlo; a fine gara era già negli spogliatoi senza quindi poter in alcun modo interloquire con i sostenitori locali.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il calciatore Zagaglia, autore di un fallo su un avversario che avrebbe meritato l’ammonizione, protestò con toni offensivi nei suoi confronti, meritando, quindi, per questo l’espulsione. Alla notifica del provvedimento, il ridetto calciatore applaudiva in modo ironico. Al termine dell’incontro, unitamente ad un compagno di squadra, insultava dirigenti e pubblico locale.
In merito al comportamento dei sostenitori dell’odierna reclamante, il direttore di gara riferiva che gli stessi, in numero di circa venti, cominciarono ad insultare i giocatori della squadra avversaria sin dal loro arrivo all’impianto sportivo, continuando poi per tutta la durata dell’incontro. Gli stessi insultarono anche il segnapunti ed alcuni presenti.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentito l’arbitro e la reclamante;
• udito nella camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la squalifica del calciatore Lombardi Enrico in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva;
• rilevato che il comportamento del calciatore Zagaglia è stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica comminatagli;
• ritenuto che l’A.S.D. Casenuove, a norma dell’art. 4, 3° comma, del citato Cgs, debba rispondere oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori;
• ritenuto, tuttavia, che appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità, derivandone una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Casenuove, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la squalifica per due gare comminata al calciatore Lombardi Enrico;
- lo accoglie nella parte inerente la squalifica inflitta al calciatore Zagaglia David, per l’effetto riducendola a quattro giornate di gara;
- lo accoglie nella parte relativa all’ammenda comminata alla Società, per l’effetto riducendola ad € 100,00 (cento/00).
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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