COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. FILOTTRANO CALCIO avverso decisioni merito gara Filottrano Calcio – Barbara, del 31.1.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. FILOTTRANO CALCIO avverso decisioni merito gara Filottrano Calcio – Barbara, del 31.1.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 12 febbraio 2009, quindi oltre i sette giorni successivi al 4 febbraio 2009, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Filottrano Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it