COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSETTI FABIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. OLD STYLE avverso sanzioni merito gara Old Style – Pol. Flying Team, del 30.1.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 32 del 5.2.2009 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSETTI FABIO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. OLD STYLE avverso sanzioni merito gara Old Style – Pol. Flying Team, del 30.1.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” - Com. Uff. n. 32 del 5.2.2009 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Rossetti Fabio, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Old Style, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “reagendo ad un comportamento antisportivo commesso ad un proprio compagno di squadra, colpiva ripetutamente l’avversario con calci e pugni al volto.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo il calciatore nonché Presidente dell’A.S.D. Old Style, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata, in quanto il contatto con il giocatore avversario che aveva spinto un suo compagno di squadra contro la parete del palazzetto, sarebbe stato del tutto involontario ed avvenuto a seguito di una spinta ricevuta, nel tentativo di separarli. A sostegno della propria versione dei fatti, il reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo giocatori e dirigenti di entrambe le squadre. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Rossetti, precisando che lo stesso aggredì un avversario - che aveva dato una spinta ad un suo compagno di squadra - colpendolo con calci alle ginocchia e pugni, di cui alcuni alla testa: il tutto per circa trenta secondi, con particolare violenza e con l’intenzione di fare male. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Rossetti in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro nelle dichiarazione rese avanti questa Commissione e negli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalla parte né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dal reclamante. Le modalità della condotta posta in essere nell’occasione dal Rossetti - la cui particolare gravità risulta di tutta evidenza, come pure la carica di violenza e di pericolosità in essa implicita - non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa, alla luce della normativa di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva che prevede la sanzione della squalifica minima per cinque giornate di gara in caso, come questo, di particolare gravità della condotta violenta nei confronti di calciatori. Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione comminata in prime cure al calciatore responsabile. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dal sig. Rossetti Fabio, Presidente dell’A.S.D. Old Style, ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione infliggendo al sig. Rossetti Fabio la squalifica per cinque gare effettive.
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