COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. avverso sanzioni merito gara Grottese – Petritoli, del 31.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. avverso sanzioni merito gara Grottese – Petritoli, del 31.1.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Traini Maicol, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Grottese A.S.D., lamentando, anche avanti questa Commissione, l’eccessività della sanzione comminata al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Sentiti a chiarimenti, l’Arbitro e l’A.A. hanno ulteriormente confermato i fatti ascritti al Traini, precisando che lo stesso, a gioco fermo, colpì un giocatore avversario con un calcio, senza che questi lo avesse provocato o colpito. Espulso per questo, alla notifica del provvedimento protestava e proferiva insulti nei loro confronti. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro, l’assistente arbitrale e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non meriti accoglimento. La commisurazione della sanzione da infliggere al calciatore della Polisportiva Grottese, rapportata alla complessa condotta da questi posta in essere nei confronti dapprima di un avversario e poi dell’arbitro ed un suo assistente, è stata infatti correttamente e congruamente effettuata dal Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte privilegiata di prova. P.Q.M. respinge il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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