COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PEDINI UK avverso sanzioni merito gara Olimpia Ostra Vetere – Pedini, del 23.1.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 47 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PEDINI UK avverso sanzioni merito gara Olimpia Ostra Vetere – Pedini, del 23.1.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” - Com. Uff. n. 47 del 28.1.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Verna Alessandro, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2009 per il comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pedini UK, invocando la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, il cui comportamento, condizionato peraltro da una particolare situazione personale e familiare, sarebbe sempre rimasto nell’ambito di una protesta verbale, senza null’altro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Verna, espulso al 28° minuto del primo tempo per doppia ammonizione, nel corso del secondo tempo, dall’esterno del recinto di gioco, lo insultò e lo minacciò ripetutamente, reiterando in tale condotta, posizionato davanti all’ingresso del suo spogliatoio, anche al termine dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Verna si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva tuttavia di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Pedini UK, per l’effetto riducendo al 28 febbraio 2009 la sanzione della squalifica del calciatore Verna Alessandro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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