COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1 A.S.D. REAL LISCIONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DELIBERA G.S. – C.U. N. 81 (GARA REAL LISCIONE – ORATORIANA LIMOSANO DELL’ 1.02.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 5^ DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1 A.S.D. REAL LISCIONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DELIBERA G.S. – C.U. N. 81 (GARA REAL LISCIONE – ORATORIANA LIMOSANO DELL’ 1.02.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 5^ DI RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Giulio Raffaele sostenendo che il contatto con l’avversario è stato involontario nel tentativo di segnare una rete. Ciò non trova riscontro nel referto arbitrale, che, invece, riporta in modo circostanziato il comportamento violento tenuto dal suddetto calciatore per di più avvenuto a gioco fermo. Tenuto conto che il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione minima prevista per il caso in esame dall’art. 19, comma 4, lettera b), C.G.S., questa C.D. non ha elementi per poter riconoscere la riduzione della squalifica. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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