COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S.D. CAPRACOTTA – AVVERSO INAMMISSIBILITÀ RECLAMO – DELIBERA G.S. N. 79 (GARA REAL ADRIATICA – CAPRACOTTA DEL 10.01.2009 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 – 1^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S.D. CAPRACOTTA – AVVERSO INAMMISSIBILITÀ RECLAMO - DELIBERA G.S. N. 79 (GARA REAL ADRIATICA - CAPRACOTTA DEL 10.01.2009 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 – 1^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti i documenti ad esso allegati, osserva quanto segue. Il G.S. ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società ricorrente per la posizione irregolare del calciatore Micco Cristian nella gara del 10 gennaio 2009 contro il Real Adriatica perché non risultava provato l’invio di copia del reclamo alla suddetta società. Al ricorso, ritualmente e tempestivamente presentato a questa Commissione Disciplinare, la A.S.D. Capracotta ha allegato la ricevuta della raccomandata inviata alla società avversaria in data 13 gennaio 2009, nonché l’avviso di ricevimento della raccomandata regolarmente firmato. Ciò prova che la società Real Adriatica è stata posta nelle condizioni di conoscere del reclamo e che, quindi, la ricorrente ha provveduto a quanto previsto dall’art. 46, comma 5, prima parte, del C.G.S. La esibizione dell’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte, che deve essere allegata al reclamo, ha la funzione di documentare all’Organo di Giustizia Sportiva che è stato provveduto a quanto previsto dall’articolo sopra richiamato. La mancanza, come è avvenuto nel caso in esame, può essere sanata anche in sede di ricorso alla Commissione Disciplinare mediante la esibizione della prova dell’avvenuto invio. La C.D. accertata, quindi la regolarità dell’invio, deve annullare la decisione del G.S. e provvedere nel merito. Va preso atto che la società controparte non ha inviato controdeduzioni. Dagli accertamenti effettuati risulta confermato che il calciatore Micco Cristian ha preso parte alla gara del 10 gennaio 2009 in posizione irregolare, perché in tale data risultava ancora squalificato, così portando per la società di appartenenza gli effetti dell’art. 17, comma 5, C.G.S. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Capracotta e per l’effetto annulla la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 79 del 30 gennaio 2009 e dichiara la perdita della gara giocata il 10 gennaio 2009 per la società Real Adriatica per 0 a 6 con l’ammenda alla stessa società di euro 150,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per le conseguenti variazioni di classifica e per gli altri effetti della presente decisione. Nulla per la tassa non versata.
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