COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. G.S.D. DIFESA GRANDE – AVVERSO DECISIONE G.S. DELLA DELEGAZIONE CAMPOBASSO PER PARTITA PERSA – C.U. N. 34 (GARA ATLETICO TRIVENTO – DIFESA GRANDE DEL 18.01.2009 – CAMPIONATO ESORDIENTI PROVINCIALI CB)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. G.S.D. DIFESA GRANDE – AVVERSO DECISIONE G.S. DELLA DELEGAZIONE CAMPOBASSO PER PARTITA PERSA – C.U. N. 34 (GARA ATLETICO TRIVENTO – DIFESA GRANDE DEL 18.01.2009 – CAMPIONATO ESORDIENTI PROVINCIALI CB) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Difesa Grande, osserva quanto segue. La società ricorrente contesta che quanto riportato nella decisione del Giudice Sportivo non corrisponde a verità, sostenendo che ha effettuato tutte le sostituzioni previste dal regolamento per il campionato esordienti 11 contro 11. Ha esibito la distinta di gara del 18 gennaio 2009 dalla quale si rilevano solo i numeri ed i nomi dei calciatori ma non la cronologia dei cambi e né coloro che erano titolari ad inizio partita e coloro che sono entrati successivamente. Ciò impedisce a questa C.D. di poter accertare se quanto sostenuto dalla ricorrente, cioè che il numero 18 ha giocato ad inizio partita ed è poi stato sostituito dal n. 2, corrisponde a verità. Dalla documentazione acquisita dal Comitato Provinciale di Campobasso risultano le sostituzioni annotate dall’arbitro e da esse non si rileva la sostituzione né del n. 2 con il n. 18 e né del n. 18 con il n. 2. Inoltre, sul foglio gara del 18 gennaio 2009, controfirmato anche dal dirigente della società ricorrente, risulta che la società Difesa Grande ha operato solo due sostituzioni e non la terza che interessa il n. 18. Quanto sopra porta a confermare la decisione del G.S. Provinciale di Campobasso pubblicata sul C.U. n. 34 del 22 gennaio 2009. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso per i motivi in premessa. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente, se prevista per il Campionato Esordienti.
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