COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO – F.C.D. REAL ADELFIA del 21 dicembre 2008 (Reclamo della società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CHIECHI Cipriano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29.12.2008 del Comitato Regionale Puglia). Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO – F.C.D. REAL ADELFIA del 21 dicembre 2008 (Reclamo della società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 15.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO - F.C.D. REAL ADELFIA del 21 dicembre 2008 (Reclamo della società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CHIECHI Cipriano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29.12.2008 del Comitato Regionale Puglia). Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO - F.C.D. REAL ADELFIA del 21 dicembre 2008 (Reclamo della società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 15.1.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto i reclami a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; disposta la riunione per connessione oggettiva dei due ricorsi in epigrafe citati; considerato che per quanto attiene al ricorso avverso il provvedimento disciplinare inflitto dal primo giudice al calciatore CHIECHI Cipriano capitano della società F.C.D. REAL ADELFIA, nell’errato presupposto che la mancata indicazione dell’autore dello schiaffo ricevuto da tergo dall’arbitro, potesse responsabilizzare e ritenere responsabile in prima persona il capitano invece di altri giocatori che attorniavano l’arbitro; ritenuto pertanto che va revocato il provvedimento disciplinare adottato dal primo giudice nei confronti del calciatore CHIECHI Cipriano, e rimessi gli atti alla Procura Federale perché accerti l’autore effettivo dello schiaffo ricevuto da tergo dall’arbitro; considerato che per quanto attiene al reclamo avverso il risultato della gara, poiché è risultato illegittimo il provvedimento di espulsione del capitano CHIECHI Cipriano e quindi che ha menomato la squadra succitata; ritenuto pertanto che una tale illegittima espulsione costituisce un fatto che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara per cui va ordinata ai sensi dell’art. 17 n. 4 lettera c la ripetizione della gara che va dichiarata irregolare P.Q.M. D E L I B E R A revocarsi la squalifica al calciatore CHIECHI Cipriano; disporsi la rimessione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza; accogliersi il reclamo e per l’effetto disporsi la ripetizione della gara non confermandosi il risultato di 4 - 1 a favore della società A.S.D. NORBA CONVERSANO così come deliberato dal primo giudice; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento dei reclami.
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