COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CALCIO BUGGERRU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 12.02.2009. Gara Buggerru / Atletico Cortoghiana dell’8.02.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. CALCIO BUGGERRU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 12.02.2009. Gara Buggerru / Atletico Cortoghiana dell’8.02.2009. La società Calcio Buggerru ha presentato tempestivo reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 12 febbraio 2009, con il quale il calciatore Valerio Rombi è stato squalificato per tre gare perché, espulso per aver colpito al ginocchio con un calcio un avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento di espulsione insultava il direttore di gara. La reclamante chiede, quantomeno, la riduzione del numero di giornate di squalifica inflitte al giocatore Rombi sostenendo che la condotta del loro tesserato sarebbe stata del tutto involontaria; il Rombi, infatti, avrebbe colpito l’avversario per una seconda volta ma soltanto al fine di difendersi, mentre le sue imprecazioni non sarebbero state in alcun modo indirizzate al direttore di gara, che lo aveva appena espulso, bensì erano dovute al terribile dolore dallo stesso patito a causa dello scontro di gioco. La Commissione, letti gli atti ed esaminati il referto arbitrale ed i motivi di ricorso, ritiene che lo stesso non sia meritevole di accoglimento neppure in misura parziale. La descrizione del fatto resa dal direttore di gara nel suo referto è dettagliata, coerente e priva di contraddizioni e nello stesso viene infatti precisato che il calciatore Rombi, dopo aver colpito con un calcio l’avversario a gioco fermo, a seguito del provvedimento di espulsione subita, si rivolgeva direttamente all’indirizzo dell’arbitro insultandolo ed offendendolo ripetutamente, ritardando inoltre l’abbandono del terreno di gioco. Dagli atti neppure emergono elementi probatori contrari e d’altronde la stessa società reclamante non offre alcuna argomentazione che possa in concreto far dubitare sull’attendibilità e sulla credibilità in ordine alla ricostruzione prospettata dal direttore di gara. Irrilevante è infine la circostanza che il Rombi sia sempre stato un giocatore corretto e leale, allorchè la sanzione inflittagli è del tutto congrua e proporzionata ai fatti così come rappresentati negli atti. In forza dei su estesi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo nella sua interezza, disponendo l’addebito della tassa a carico della società Calcio Buggerru.
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