COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Giovanile Mascali (CT) (avverso squalifica calciatore Messina Davide per 6 gare GARA giovanile Mascali – Spar Calcio del 25/1/2009 Camp. All. Reg. /F ) Procedimento 150/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Giovanile Mascali (CT) (avverso squalifica calciatore Messina Davide per 6 gare GARA giovanile Mascali – Spar Calcio del 25/1/2009 Camp. All. Reg. /F ) Procedimento 150/A
Letto l’appello ritualmente formulato dalla società appellante in ordine alla squalifica comminata al proprio calciatore la quale pur, in parte, ammettendo il gesto commesso dal proprio tesserato ritiene la sanzione sproporzionata rispetto al fatto accaduto tenuto altresì conto che non ha provocato conseguenze alcune.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e le difese svolte dalla società ricorrente e ritenuto che l’atto commesso dal calciatore non è conforme ai regolamenti federali, ma ritenuto che lo stesso, anche dalla descrizione nel referto arbitrale, non ha causato conseguenze allo stesso direttore di gara, può essere determinata come da dispositivo
P.Q.M
DELIBERA
di determinare la squalifica al calciatore Messina Davide (A.S.D. Giovanile Mascali) per quattro giornate senza addebito di tassa non versata
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