COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SSD Limina Calcio – Avverso squalifica calciatore Mortelliti Raimondo per 6 gare – Campionato Prima Categoria girone D gara Limina – Ghibellina del 25 gennaio 2009 – C.U. 214 LND del 29 gennaio 2009 Procedimento 151/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SSD Limina Calcio – Avverso squalifica calciatore Mortelliti Raimondo per 6 gare – Campionato Prima Categoria girone D gara Limina – Ghibellina del 25 gennaio 2009 – C.U. 214 LND del 29 gennaio 2009 Procedimento 151/A Al 48° del secondo tempo in seguito ad espulsione, per doppia ammonizione, il calciatore Mortelletti Raimondo assumeva un contegno irriguardoso nei confronti del Direttore di gara. La Società Limina calcio propone appello contro il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: La condotta posta in essere dal Mortelletti Raimondo è senz’altro deprecabile e censurabile e contraria a qualsiasi norma regolamentare e comportamentale ed è meritevole di un’adeguata sanzione. Esaminando attentamente l’episodio censurato va tenuto conto però che dal referto del direttore di gara non si evince chiaramente se il gesto compiuto era portato a compiere un gesto violento, limitandosi solo ad un contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, circostanza che induce questo organo decidente a quantificare la dovuta sanzione come in dispositivo.. P.Q.M. DELIBERA Di determinare a quattro le giornate di squalifica per il calciatore Mortelliti Raimondo. Senza addebito della relativa tassa reclamo.
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