COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE USD Aspra (Pa) Avverso decisione Giudice Sportivo Gara 2^ Categoria/B : Aspra – Roccalumera del 25 Gennaio 2009 221 – C.U.221 LND del 05 Febbraio 2009 Procedimento 173/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
USD Aspra (Pa) Avverso decisione Giudice Sportivo Gara 2^ Categoria/B : Aspra – Roccalumera del 25 Gennaio 2009 221 - C.U.221 LND del 05 Febbraio 2009
Procedimento 173/A
La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che all’appello come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio dello stesso alla società controparte articolo 33 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva.
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termine dell’articolo 33 comma 9 Codice di Giustizia Sportiva e ne preclude l’esame.
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto;
di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata
(€ 130,00)
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