COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Pro Catania – Avverso squalifica calciatore Ragusa Orazio per tre gare- Campionato allievi regionali gara Floridia – Pro Catania del 01 febbraio 2009 – C.U N. 222 SGS del 05 febbraio 2009-02-17 Procedimento 174/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Pro Catania – Avverso squalifica calciatore Ragusa Orazio per tre gare- Campionato allievi regionali gara Floridia – Pro Catania del 01 febbraio 2009 – C.U N. 222 SGS del 05 febbraio 2009-02-17 Procedimento 174/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato poiché, secondo le difese articolate, i fatti non si sarebbero verificati secondo quanto rassegnato nel referto arbitrale. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara osserva: quanto scritto nel referto arbitrale è chiaro e non si presta ad alcuna censura, ma il comportamento tenuto dal tesserato dalla società appellante è di reazione, che non è consentito dai vigenti regolamenti, ma tenuto conto che tale atteggiamento non ha provocato conseguenze alcuna si determina la squalifica come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica del calciatore Ragusa Orazio (ASD Pro Catania) per due giornate di gara. Senza addebito della tassa reclamo.
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