COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. STELLA D’ORIENTE Avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 25,00 (prima rinuncia) C.U. N° 23 del 29/1/2009 GARA: Don Orione / Stella d’Oriente del 24/1/2009 (Allievi Provinciali) Procedimento 27/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. STELLA D'ORIENTE Avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 25,00 (prima rinuncia) C.U. N° 23 del 29/1/2009 GARA: Don Orione / Stella d'Oriente del 24/1/2009 (Allievi Provinciali) Procedimento 27/B Con atto ritualmente proposto la Soc. Stella d'Oriente Calcio contesta la delibera del Giudice Sportivo che ha ritenuto l'appellante responsabile della mancata prosecuzione della gara in oggetto, con le conseguenze di regolamento. L'appellante evidenzia la situazione di insicurezza che si era venuta a creare alla sospensione della gara e che aveva determinato nei genitori di taluni calciatori (minori di età) il proposito di allontanarsi dal campo di gioco. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, osserva: Ai fini della valutazione della responsabilità per la mancata ripresa del gioco, vale riportarsi a quanto in modo più completo risulta negli atti ufficiali, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti; Se quanto riferito dall'appellante trova riscontro nella narrazione dei fatti offerta dal direttore di gara, è pur vero che egli aggiunge di avere tentato la ripresa del gioco per il recupero finale, dopo venti minuti circa di sospensione, essendo migliorate le condizioni atmosferiche e avendo constatato, con riferimento alle intemperanze del pubblico, che “le acque si erano calmate”; La richiesta dell'arbitro di tornare in campo non ha tuttavia trovato pronta la Stella d'Oriente, che riferiva che i propri calciatori si erano in gran parte già allontanati “perchè spaventati per la rissa provocata dal pubblico”, fatti peraltro svoltisi fuori dal terreno di gioco, secondo quanto aggiunge l'arbitro. Tutto quanto sopra esposto rende appropriata e non modificabile la decisione del Giudice Sportivo, essendo indubitabile che la responsabilità per la mancata prosecuzione della gara, temporaneamente sospesa per il maltempo, sia attribuibile alla Soc. Stella d'Oriente, rinunciataria e perciò soggetta alle sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. F.I.G.C. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l'appello come sopra proposto; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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