COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. ACI Bonaccorsi (CT) – Avverso squalifica calciatore Campanella Mario per tre gare – Campionato terza categoria Catania gara S.Alfio – Aci Bonaccorsi del 01 febbraio 2009 – C.U. Catania del 04 febbraio 2009 Procedimento 29/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. ACI Bonaccorsi (CT) – Avverso squalifica calciatore Campanella Mario per tre gare – Campionato terza categoria Catania gara S.Alfio – Aci Bonaccorsi del 01 febbraio 2009 – C.U. Catania del 04 febbraio 2009 Procedimento 29/B A fine gara il calciatore Campanella Mario si avvicinava all’arbitro ed assumeva un contegno irriguardoso e offensivo nei suoi confronti. La società Pol. Aci Bonaccorsi ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe perché lo ritiene eccessivo rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Quanto contestato al calciatore Campanella Mario è descritto in maniera chiara ed inequivocabile dall’arbitro e quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che per consolidata Giurisprudenza godono di fede privilegiata. Il comportamento assunto dal Campanella è certamente censurabile e deprecabile e contrario a qualsiasi norma comportamentale e regolamentare e le sanzioni assunte sono adeguate a quanto contestato e non sono meritevoli di alcuna riduzione. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
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