COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AS Dacca 2000 (Ct) Avverso squalifica calciatore La Mattina Maurizio per tre gare Campionato C/5 girone D Catania Gara: Dacca 2000 – Mascalucia del 31 Gennaio 2009 C.U. 29 CT del 04 Febbraio 2009 Procedimento 30/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
AS Dacca 2000 (Ct) Avverso squalifica calciatore La Mattina Maurizio per tre gare Campionato C/5 girone D Catania Gara: Dacca 2000 – Mascalucia del 31 Gennaio 2009 C.U. 29 CT del 04 Febbraio 2009
Procedimento 30/B
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica comminata in Primo grado al proprio tesserato che in parte ammette il comportamento del proprio calciatore, ne ritiene eccessiva la sanzione.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e rilevato che quanto descritto nel referto di gara è preciso e non si presta ad alcuna censura, atteso che la condotta assunta dal calciatore La Mattina Maurizio non ha provocato alcuna conseguenza, la squalifica viene determinata come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica al calciatore La Mattina Maurizio (AS Dacca 2000) per due gare
Senza addebito della relativa tassa reclamo
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