COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Di Liberto Giuseppe ( Dirigente A.S.D. Sancataldese Calcio) Società A.S.D. Sancataldese Calcio Procedimento 135/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°246 del 19/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Di Liberto Giuseppe ( Dirigente A.S.D. Sancataldese Calcio)
Società A.S.D. Sancataldese Calcio
Procedimento 135/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3777/289 del 16 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento articolo 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. e art.4 comma 2) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 10 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente: nessuna delle parti deferite
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, come da atto di deferimento, infliggendo
al Sig. Di Liberto Giuseppe l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 2 (due);
alla società A.S.D.Sancataldese Calcio l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)
Raccolte quanto richiesto: hanno prodotto memorie difensive:
La società deferita ha prodotto memorie difensive dove ammette la violazione, giustificandosi che trattasi di mera dimenticanza da parte del proprio delegato incaricato all’uopo. Chiede l’applicazione a proprio carico della sanzione minima. Ritenuto che le parti deferite devono rispondere della violazione debitamente loro contestata e che i motivi a difesa invocate non sono esimenti delle responsabilità ascritte.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Di Liberto Giuseppe (Dirigente A.S.D.Sancataldese Calcio); l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due) alla A.S.D. Sancataldese Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €300,00 (trecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale
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