COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 62 della società A.S.D. PETILIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 14.01.2009 (Squalifica calciatore VENTURINO Davide fino al 13.05.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 62 della società A.S.D. PETILIA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n° 30 del 14.01.2009 (Squalifica calciatore VENTURINO Davide fino al 13.05.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
La reclamante si duole della decisione di cui in epigrafe relativa al proprio tesserato Venturino Davide che a detta della società
l’autore del comportamento posto a danno dell’arbitro è stato tenuto dal calciatore Andali Mirko e non dal Venturino;
L’arbitro nel corso dell’audizione a chiarimenti ha, al contrario, confermato integralmente il contenuto del rapporto ribadendo la
responsabilità del calciatore Venturino Davide, riconosciuto tra l’altro anche nelle foto che gli venivano esibite, prodotte dalla società
reclamante;
rilevato, altresì, che appare conforme a giustizia operare una riduzione sulla sanzione inflitta al calciatore Venturino Davide in
considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascrittagli;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore VENTURINO Davide fino all’11 MARZO 2009;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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