COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 67 della società A.S.D. CALABRICATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 21.01.2009 (Inibizione Sig. GALLO Antonio fino al 28.02.2009, squalifica massaggiatore PLACIDA Walter fino al 30.06.2009, squalifica calciatore FALESE Antonio fino al 30.06.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 67 della società A.S.D. CALABRICATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 21.01.2009 (Inibizione Sig. GALLO Antonio fino al 28.02.2009, squalifica massaggiatore PLACIDA Walter fino al 30.06.2009, squalifica calciatore FALESE Antonio fino al 30.06.2010). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA Le doglianze della Società A.S.D. Calabricata vertono sui provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo Territoriale (pubblicati sul C.U. n.37 del 21.01.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro) nei confronti dei propri tesserati successivamente indicati: 1.GALLO ANTONIO, DIRIGENTE (INIBIZIONE FINO AL 28.02.2009). Il direttore di gara afferma nel proprio rapporto e nel relativo supplemento che: - al 40° del II tempo, il dirigente Gallo Antonio, dopo essere stato allontanato dalla panchina per reiterate proteste verso le decisioni arbitrali, proferiva nei confronti del direttore di gara frasi offensive, ritardando l’uscita dal terreno di gioco; - al termine della gara, lo stesso dirigente si avvicinava all’arbitro e gli rivolgeva frasi ingiuriose e volgari. La Società A.S.D. Calabricata sostiene che il soggetto resosi responsabile dei fatti suddetti sia da individuarsi non nel dirigente Gallo bensì nel presidente della medesima società Bertucci Moreno e che, pertanto, l’arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, dopo aver preso visione della foto di Gallo Antonio apposta sulla fotocopia del relativo documento di identità (esibito dalla reclamante), ha rilevato di essere certo che il dirigente Gallo sia stato l’autore dei fatti menzionati poc’anzi. Relativamente all’entità della sanzione irrogata al suddetto tesserato dal Giudice di I grado, l’adìta Commissione ritiene di doverla confermare. 2. PLACIDA WALTER, MASSAGGIATORE (SQUALIFICA FINO AL 30.06.2009). Il direttore di gara dichiara nel rapporto a sua firma che, al termine dell’incontro, il massaggiatore Placida Walter gli rivolgeva pesanti ingiurie e minacce ed, inoltre, tentava di colpirlo con calci e pugni, senza tuttavia riuscire nel proprio intento per il pronto intervento dell’assistente di parte del Soveria Simeri, Grande Antonio. Il suddetto ufficiale di gara, dopo aver visionato la foto di Placida Walter apposta sulla fotocopia del relativo documento di identità (esibito dalla reclamante), ha confermato quanto dichiarato nel rapporto, nell’assoluta certezza che il massaggiatore Placida sia stato l’autore dei fatti suesposti. In riferimento all’entità della sanzione irrogata al Placida dal Giudice di I grado, l’adìta Commissione ritiene di doverla confermare. 3. FALESE ANTONIO, CALCIATORE (SQUALIFICA FINO AL 30.06.2010). Nel rapporto arbitrale e relativo supplemento si legge che: - al 51° del II tempo, il calciatore Falese Antonio veniva espulso per avere sputato ad un avversario, colpendolo sulla guancia dx, mentre il gioco era in svolgimento in altra parte del campo; - al termine della partita, mentre il direttore di gara rientrava negli spogliatoi, il Falese gli rivolgeva pesanti offese e lo colpiva con un calcio al tallone sx che gli procurava un momentaneo dolore. L’arbitro ha dichiarato a questa Commissione di essere certo che Falese Antonio si sia reso responsabile di aver sputato all’avversario; inoltre, dopo aver visionato la foto del Falese apposta sul relativo documento di identità (esibito in fotocopia dalla reclamante), il direttore di gara ha affermato di essere certo che lo stesso calciatore sia stato l’autore dell’atto di violenza e delle offese nei suoi confronti. Per quanto concerne la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure al Falese, appare conforme a giustizia ridurla al 31.03.2010; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore FALESE Antonio fino al 31 MARZO 2010; conferma nel resto; Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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