COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 110 RECLAMO PROPOSTO DA PRO LOCO REDA avverso squalifica per 3 giornate calc. FABBRI ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 19.2.2009 gara PRO LOCO REDA – MORDANO del 14.2.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
110 RECLAMO PROPOSTO DA PRO LOCO REDA
avverso squalifica per 3 giornate calc. FABBRI ANTONIO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 19.2.2009
gara PRO LOCO REDA – MORDANO del 14.2.2009
La società PRO LOCO REDA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo
presente che il calc. FABBRI “sostituito per infortunio verso la fine del primo tempo, veniva espulso mentre si
allontanava dal terreno di gioco. Presumiamo che il direttore di gara possa aver erroneamente addossato
all’atleta affermazioni da egli non proferite. Neghiamo che FABBRI abbia tenuto un comportamento offensivo
verso il direttore di gara o verso avversari, in quanto preso dalle sgradite condizioni fisiche per l’infortunio
riportato”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo che il
calc.FABBRI, lasciando il campo, dopo essere stato sostituito, passandogli accanto gli rivolgeva una frase
offensiva e scurrile,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FABBRI ANTONIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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