COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE CAMERUCCI LUIGI (SOC. FOGLIANESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31/12/2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 S.G.S. DEL 29/1/09 (Gara: Virtus Pilastro – Foglianese del 21/1/09 – Camp. ALLIEVI PROV. VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE CAMERUCCI LUIGI (SOC. FOGLIANESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31/12/2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 33 S.G.S. DEL 29/1/09 (Gara: Virtus Pilastro – Foglianese del 21/1/09 - Camp. ALLIEVI PROV. VT) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato; osserva: Il reclamante, rammaricato e sorpreso per essere stato allontanato dal terreno di gioco soltanto perché aveva protestato in maniera civile nei confronti dell'Arbitro per la mancata concessione di un calcio di rigore, ha escluso nella maniera più assoluta di aver rivolto insulti e minacce al Direttore di gara, allorquando questi, giunto al cancello di uscita, si accingeva ad abbandonare l'impianto sportivo. Egli, infatti, si trovava dinanzi al cancello, soltanto perché era in attesa del figlio, che aveva preso parte all'incontro, ed era lì presente insieme ad altri genitori, unitamente ad alcuni sostenitori di entrambe le squadre, una parte dei quali protestava vivacemente nei confronti dell'Arbitro; controllati peraltro da un carabiniere, in abiti civili, che presidiava l'ingresso, tenendo chiuso il cancello e invitando tutti alla calma. Ciò nonostante, l'Arbitro, allarmato per la presenza dei tifosi, rientrava verso gli spogliatoi ed abbandonava l'impianto soltanto dopo l'arrivo di una gazzella dei Carabinieri, che lo scortava fino alla macchina. Precisato quanto sopra, il reclamante ha quindi chiesto la revoca della sanzione, ritenuta abnorme. Dal racconto analitico e dettagliato dei fatti, così come sono stati descritti nel referto arbitrale, risulta innanzi tutto che il dirigente Camerucci è stato allontanato al 6' del st. per avere rivolto all'Arbitro una espressione irriguardosa, seguita da un insulto. Risulta inoltre che, al termine dell'incontro, dinanzi al cancello di uscita dell'impianto sportivo sostavano 10/15 persone, tenute a bada da un carabiniere in borghese, le quali allorquando l'Arbitro di è avvicinato al cancello hanno iniziato ad insultarlo e a minacciarlo pesantemente, sicché lo stesso Direttore di gara aveva preferito rientrare negli spogliatoi. Tra le persone presenti dinanzi al cancello l'Arbitro riconosceva il Sig. Camerucci. Dopo circa mezz'ora giungeva sul posto una radiomobile dei Carabinieri, che non era stata tuttavia chiamata dall'Arbitro, e a quel punto il Direttore di gara, scortato dai Carabinieri, poteva abbandonare l'impianto senza alcun problema, se non per qualche insulto, rivoltogli a distanza, da 4/5 persone rimaste sul posto. Così ricostruita la dinamica dei fatti, deve quindi rilevarsi che l'Arbitro, giunto dinanzi al cancello di uscita, tenuto chiuso dal carabiniere in abiti civili, è stato oggetto, da parte dei sostenitori della Soc. Foglianese, tra i quali è stata notata la presenza del dirigente Camerucci, soltanto di un atteggiamento offensivo e minaccioso, con esclusione di ogni comportamento o gesto diretto ad impedire fisicamente la libertà di movimento dell'Arbitro, il quale, con decisione dettata da prudenza, ha preferito ritardare l'uscita dall'impianto, per evitare ogni complicazione. E che non vi fossero situazioni di reale pericolo, è confermato altresì dal fatto che egli non ha ritenuto necessario chiedere l'intervento della Forza Pubblica. Accertate dette circostanze, al dirigente Camerucci potrà quindi imputarsi soltanto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'Arbitro, e la relativa sanzione dovrà, di conseguenza, essere rapportata alle effettive sue responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce l'inibizione del Dirigente CAMERUCCI Luigi dal 31 dicembre 2009 al 10 marzo 2009. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it