COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MARINER avverso sanzioni merito gara Mariner – San Pio x CASP, del 7.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 120 dell’11.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MARINER avverso sanzioni merito gara Mariner – San Pio x CASP, del 7.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 120 dell’11.2.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Morganti Sergio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Mariner, lamentando l’eccessività della sanzione impugnata e chiedendone, pertanto, la riduzione. A dire della reclamante, l’arbitro avrebbe scambiato alcuni spintoni all’altezza del viso per dei pugni. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Morganti colpì con due pugni da dietro, colpendolo in viso, un giocatore avversario che, essendo stato espulso, passava davanti alla panchina ove egli si trovava. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Morganti responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Mariner, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Morganti Sergio a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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