COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ROSORA ANGELI avverso sanzioni merito gara Rosora Angeli – Spes Jesi, del 14.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 38 del 18.2.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ROSORA ANGELI avverso sanzioni merito gara Rosora Angeli – Spes Jesi, del 14.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 38 del 18.2.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 18 marzo 2009 del proprio allenatore Morici Guanito e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Rosora Angeli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it