COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. GRECIA SALENTINA – U.S. GALATONE A.S.D. del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società A.C.D. GRECIA SALENTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPAGNA Davide, MURCIANO Luigi, e dirigente CIANCIA Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. GRECIA SALENTINA - U.S. GALATONE A.S.D. del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società A.C.D. GRECIA SALENTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPAGNA Davide, MURCIANO Luigi, e dirigente CIANCIA Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che la gravità dei fatti antisportivi e violenti addebitati al calciatore SPAGNA Davide della società A.C.D. GRECIA SALENTINA, si appalesano puniti adeguatamente dal primo giudice la cui sanzione non merita censura alcuna e neppure una riduzione cosi come richiesto dalla società reclamante, che nessun elemento probante ha addotto con il suo reclamo utile ad una riduzione della sanzione; ritenuto pertanto che può accedersi ad una riduzione della sanzione inflitta al calciatore MURCIANO Luigi della società A.C.D. GRECIA SALENTINA dal momento che il suo comportamento sicuramente antisportivo, ma non violento può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 30 giugno 2009; rilevato altresì che può accedersi anche alla riduzione della inibizione inflitta al dirigente CIANCIA Salvatore per il suo comportamento esclusivamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, fino al 4 marzo 2009; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi la squalifica al calciatore MURCIANO Luigi fino al 30/6/2009; ridursi la inibizione al dirigente calciatore CIANCIA Salvatore fino al 4/3/2009; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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