COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. GRECIA SALENTINA – U.S. GALATONE A.S.D. del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società A.C.D. GRECIA SALENTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPAGNA Davide, MURCIANO Luigi, e dirigente CIANCIA Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.C.D. GRECIA SALENTINA - U.S. GALATONE A.S.D. del 25 gennaio 2009 (Reclamo della
società A.C.D. GRECIA SALENTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico dei calciatori SPAGNA Davide, MURCIANO Luigi, e dirigente CIANCIA Salvatore di cui
alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
considerato che la gravità dei fatti antisportivi e violenti addebitati al calciatore SPAGNA Davide della
società A.C.D. GRECIA SALENTINA, si appalesano puniti adeguatamente dal primo giudice la cui
sanzione non merita censura alcuna e neppure una riduzione cosi come richiesto dalla società
reclamante, che nessun elemento probante ha addotto con il suo reclamo utile ad una riduzione della
sanzione;
ritenuto pertanto che può accedersi ad una riduzione della sanzione inflitta al calciatore MURCIANO
Luigi della società A.C.D. GRECIA SALENTINA dal momento che il suo comportamento sicuramente
antisportivo, ma non violento può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 30 giugno
2009;
rilevato altresì che può accedersi anche alla riduzione della inibizione inflitta al dirigente CIANCIA
Salvatore per il suo comportamento esclusivamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, fino al 4
marzo 2009;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi la squalifica al calciatore MURCIANO Luigi fino al 30/6/2009;
ridursi la inibizione al dirigente calciatore CIANCIA Salvatore fino al 4/3/2009;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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