COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – G.S.D. AUDACE BARLETTA del 1 febbraio 2009 (Reclamo di Chiarimenti della A.S. ATLETICO BOVINO in merito alla squalifica del calciatore CAPOCASALE Roberto fino al 30/6/2009 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 5.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. ATLETICO BOVINO - G.S.D. AUDACE BARLETTA del 1 febbraio 2009 (Reclamo di Chiarimenti della A.S. ATLETICO BOVINO in merito alla squalifica del calciatore CAPOCASALE Roberto fino al 30/6/2009 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 5.2.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letta la nota della società A.S. ATLETICO BOVINO; rilevato che la nota succitata non costituisce “reclamo” in senso tecnico e comunque, quant’anche lo fosse, risulterebbe redatto senza motivazione e comunque in forma generica per cui va dichiarata la sua inammissibilità P.Q.M. D E L I B E R A dichiarasi inammissibile il ricorso proposto dalla società della A.S. ATLETICO BOVINO e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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