COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. PAULI ARBAREI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 29.01.2009. Gara Pauli Arbarei / Seui Arcueri del 25.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. PAULI ARBAREI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 29.01.2009. Gara Pauli Arbarei / Seui Arcueri del 25.01.2009. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica di sette gare inflitta al calciatore Serra Enrico perché dopo l’assegnazione di un calcio di rigore, colpiva l’arbitro con una spallata cagionandogli intenso dolore, tentando successivamente di aggredirlo. La Società Pauli Arbarei sostiene che il giocatore Serra non si sia reso interprete della condotta violenta rappresentata nel referto arbitrale, mentre lo stesso giocatore ha colpito involontariamente il direttore di gara , autore di uno scarto improvviso quando il Serra si avvicinava di corsa per protestare. La Commissione ha chiamato a chiarimenti l’arbitro che ha confermato integralmente il suo referto di gara ed in particolare ha ribadito che il giocatore Serra Enrico lo ha colpito da dietro sulla spalla, certamente volontariamente. La Commissione, sulla scorta di quanto descritto dal direttore di gara nel referto e nelle dichiarazioni orali, giudica non verosimile la ricostruzione dei fatti così come descritti dalla società ricorrente, e pertanto ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo. Rileva, peraltro che il comportamento posto in essere dal giocatore Serra Enrico sia stato di particolare gravità e senz’altro da qualificare come condotta violenta nei confronti del direttore di gara, eppertanto trova applicazione la sanzione minima prevista dall’art. 19, n° 4 lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva, con la squalifica per otto gare. Per quanto sopra detto, la Commissione DELIBERA: - di respingere il reclamo della società Pauli Arbarei; - di aumentare in applicazione di quanto previsto dall’art. 36, n° 3 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione inflitta al giocatore Serra Enrico da sette a otto giornate di gara. Dispone l’addebito della tassa.
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