COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. USINESE ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009. Gara Usinese / Portotorres del 14.02.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. USINESE ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009. Gara Usinese / Portotorres del 14.02.2009. La U.S. Usinese ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Fancellu Luca, per avere, al 10° minuto del secondo tempo, dopo la sostituzione, contestato platealmente l’operato dell’arbitro ed inoltre per averlo ingiuriato gravemente, invitando il pubblico presente sugli spalti a fare altrettanto. Tale condotta egli reitererà negli spogliatoi, costringendo l’arbitro ad interrompere la gara per farlo desistere da tale comportamento. La reclamante ha contestato gli addebiti, assumendo che, sicuramente per un equivoco, il direttore di gara interpretò come rivolte a lui le espressioni di disappunto che il giocatore ebbe a proferire al momento della sua sostituzione. Ha pertanto domandato che, pure tenuto conto dei buoni precedenti del giocatore, la squalifica venga revocata o, in subordine, venga equamente ridotta. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene pienamente provati gli addebiti ascritti del giocatore Fancellu Luca. Infatti non può esservi incertezza sul fatto che le espressioni ingiuriose che gli sono state attribuite, sia al momento della sua sostituzione e che indussero l’arbitro ad espellerlo, sia al momento di abbandonare il terreno di gioco, allorchè egli ebbe a rivolgersi al pubblico, fossero indirizzate al medesimo direttore di gara. Tale comportamento sconveniente ebbe a manifestarsi pure successivamente, allorchè per le intemperanze del Fancellu poste in essere negli spogliatoi lo stesso direttore di gara fu costretto ad interrompere l’incontro. L’entità degli addebiti, consistiti nelle ingiurie proferite dal giocatore, pure se nelle diverse fasi descritte, induce questa Commissione a considerare eccessiva la squalifica inflitta, tale da dover essere ridotta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Fancellu Luca a tre giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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