COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. MAMERTINA A.S.D. (ME) – Avverso provvedimenti Giudice Sportivo gara: Pol. Longi – Pol. Camerina A.S.D. dell’ 8.02.2009 – Campionato di Seconda Categoria – C.U. 234 del 12.02.2009 Procedimento 168/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. MAMERTINA A.S.D. (ME) – Avverso provvedimenti Giudice Sportivo gara: Pol. Longi – Pol. Camerina A.S.D. dell’ 8.02.2009 – Campionato di Seconda Categoria – C.U. 234 del 12.02.2009 Procedimento 168/A La Società interessata con rituale appello, si oppone ai provvedimenti adottati dal Giudice di 1° grado a margine della gara in epigrafe indicata; A sostegno dei motivi della propria opposizione deduce: 1) La mancanza di legittimazione in merito alla squalifica statuita a carico del calciatore – capitano Drago Francesco (come tale responsabile della condotta di squadra in campo) chiamato a rispondere della condotta di una persona non identificata (e non calciatore), così come lo indica lo stesso Direttore di gara nel suo rapporto di gara, che penetrata in campo raggiungeva l’Arbitro colpendolo con due calci, circostanza che ha ingenerato i motivi della sospensione della gara da parte dell’Arbitro stesso, non più in grado di continuarla. Al riguardo l’odierna ricorrente fa presente alla Commissione Disciplinare che il calciatore – capitano -, in occasione degli accadimenti sopra ricordati, non era più in campo, perché precedentemente, da parecchi minuti, era stato sostituito con il calciatore riportante il n. 13 di maglia, come si evince dagli atti di gara; 2) Per quanto attiene il calciatore Carcione Cristian – Vice capitano – questi, nel contestare una decisione tecnica dell’Arbitro, assumeva un atteggiamento ostile piuttosto vibrato nei confronti dello stesso Direttore di gara, (atteggiamento condannato dalla stessa odierna ricorrente) ma non violento. Nelle sue conclusioni la Società chiede la riduzione della squalifica al calciatore Carcione Cristian e l’annullamento della squalifica al calciatore Drago Francesco. La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: L’appello, sia pure parzialmente appare fondato; infatti è vero e quindi accertato che il calciatore – capitano – Drago Francesco non era più presente in campo al momento degli accadimenti ostativi e quindi, non poteva rispondere, dal quel momento della condotta di squadra in campo. Il calciatore Carcione Cristian - vice capitano – si rendeva responsabile di condotta aggressiva in danno dell’Arbitro, anche se nei modi e conseguenze che saranno tenuti in considerazione per il “quantum” della squalifica, come indicato in dispositivo; Rimane accertata l’indebita presenza di persona non identificata, riuscita a penetrare in campo raggiungendo l’Arbitro e colpendolo con le conseguenze maturate. L’appartenenza di questo aggressore va, senza postulazione di dubbio alcuno, attribuita alla Società oggi ricorrente, in via di motivazione logica, stante che l’episodio scatenante l’inconsulta reazione era a carico della stessa Società ospite. Pertanto in proposito la stessa Società e chiamata a rispondere in via di responsabilità oggettiva. Pertanto, visto l’art. 4 comma 3) C.G.S.; DELIBERA: Di annullare la squalifica statuita dal Giudice di 1° grado a carico del calciatore Drago Francesco; Di determinare al 30.06.2010 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Carcione Cristian; Di infliggere alla Società Pol. Mamertina, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del proprio campo di gioco per 1 (una); Confermando ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Sportivo; Per l’effetto non addebita tassa.
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