COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE P.D. SPELNDORE VILLABATE (PA) – Avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in merito alla gara: Mazara 1946 – Splendore Villabate del 25.01.2009 – Campionato di Eccellenza – C.U. 234 del 12.02.2009 Procedimento 170/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE P.D. SPELNDORE VILLABATE (PA) – Avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in merito alla gara: Mazara 1946 – Splendore Villabate del 25.01.2009 – Campionato di Eccellenza – C.U. 234 del 12.02.2009 Procedimento 170/A La ricorrente, enunciando una propria versione dei fatti che attengono a quanto verificatosi durente la gara, indicata in epigrafe, sostiene che il mancato svolgimento e sua conclusione debba essere addebitato alla Società Mazara 1946, perché rinunciataria al prosieguo della gara; Richiamandosi, in proposito, a norme regolamentari vigenti in materia, chiede la declaratoria della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della Società Mazara 1946; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara ed in particolare i rapporti dei due assistenti ufficiali, collaboratori di linea dell’arbitro, nonché il rapporto del commissario di campo, osserva: Non può postularsi dubbio alcuno circa la non regolarità della ripresa del gioco convalidata dal Direttore di gara dopo l’annullamento di una rete realizzata dalla Società Mazara 1946; E’ accertato, come si evince dagli atti di gara, che in occasione della rete di cui sopra, successivamente annullata per “fuori giuoco”, il campo di giuoco era abbondantemente invaso dai giocatori, Dirigenti, ed altri tesserati, intenti ad esultare e festeggiare la rete realizzata, inconsci dell’annullamento della stessa, gli stessi assistenti ufficiali dell’Arbitro non si sono resi conto della repentina ripresa del giuoco disposta dal Direttore di gara; Il calciatore – portiere della Società Mazara 1946 anch’egli si trovava quasi a centro campo per partecipare all’esultanza nel convincimento del vantaggio acquisito; Verosimilmente, l’annullamento della rete, la sprovveduta ripresa del giuoco (che in siffatte condizioni permetteva la realizzazione della rete da parte della Società Villabate), hanno ingenerato, vibrate proteste ed episodi assoggettabili a provvedimenti disciplinari, come è avvenuto. Lette le controdeduzioni prodotte dalla Società G.S. Mazara 1946 va rilevato che l’Arbitro ritiratosi in un primo momento nel proprio spogliatoio, successivamente acquisite garanzie circa la possibilità di riprendere la gara come deciso era oggetto di proteste e minacce in conseguenza della notificazione dei provvedimenti assunti sia in via tecnica che disciplinare; L’Arbitro così comunicava di non sentirsi più in condizioni di riprendere la gara decretandone la definitiva sospensione. Va debitamente annotato che l’Arbitro non ha posto in essere gli adempimenti, a lui devoluti dalle Carte Federali, intesi a permettere lo svolgimento di una gara, (riportare e ripristinare l’ordine pubblico, notificare i provvedimenti assunti) stante il mancato emergere di situazioni di effettiva pericolosità impeditiva del suo operato, come si evince chiaramente da ogni atto ufficiale di gara e dell’effettiva garanzia fornitagli dalla presenza di una consistente Forza Pubblica. Le superiori osservazioni, portano a respingere le richieste dell’odierna ricorrente; Ciò posto: DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto, confermando ogni decisione, assunta dal Giudice Sportivo, in merito alla gara – Mazara 1946 – Splendore Villabate del 25.01.2009; Per l’effetto si provvede all’addebito della tassa non versata di Euro 130,00=.
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