COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.C. S.D. L’INIZIATIVA SAN PIERO PATTI (ME) – avverso le squalifiche ai calciatori Cannizzo Gianluca (sei gare), Cannizzo Walter (due gare), Bisognano Antonino (due gare) – Campionato 2^ categoria Olimpia-S.D. L’Iniziativa San Piero Patti dell’08/02/2009 – Comunicati Ufficiali 234 LND del 12/02/09 e 237 LND del 13/02/09 Procedimento 177/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.C. S.D. L’INIZIATIVA SAN PIERO PATTI (ME) – avverso le squalifiche ai calciatori Cannizzo Gianluca (sei gare), Cannizzo Walter (due gare), Bisognano Antonino (due gare) – Campionato 2^ categoria Olimpia-S.D. L’Iniziativa San Piero Patti dell’08/02/2009 – Comunicati Ufficiali 234 LND del 12/02/09 e 237 LND del 13/02/09
Procedimento 177/A
La Società S.D. L’Iniziativa ha inoltrato rituale appello avverso le squalifiche in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che a termini di regolamento non sono impugnabili le squalifiche per due gare a carico dei calciatori Cannizzo Walter e Bisognano Antonino.
Per quanto attiene al calciatore Cannizzo Gianluca, fermo restando che non trovano ingresso tutte le considerazioni esposte dalla odierna ricorrente nel proprio gravame in ordine al presunto atteggiamento dell’Arbitro nei confronti dei propri calciatori, questa commissione rileva che le risultanze del rapporto di gara non presentano particolari circostanze di effettivo pericolo in danno della persona dell’arbitro, ma evidenziano una sostanziale condotta di continua protesta e di comportamento minaccioso senza però che tali comportamenti abbiano realizzato conseguenze fisiche in danno del Direttore di Gara.
Ciò posto,
DELIBERA
Di dichiarare non impugnabili i provvedimenti assunti a carico dei calciatori Cannizzo Walter e Bisognano Antonino; di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Cannizzo Gianluca, tutti della S.D. L’Iniziativa San Piero Patti.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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