COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Agroericino (TP) avverso provvedimenti GS Territoriale Gara: GARIBALDINA-AGROERICINO del 20.12.2008 Camp.: Allievi Regionali gir. B C.U. : n° 235 SGS del 12.2.2009 Procedimento 181/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Agroericino (TP) avverso provvedimenti GS Territoriale Gara: GARIBALDINA-AGROERICINO del 20.12.2008 Camp.: Allievi Regionali gir. B C.U. : n° 235 SGS del 12.2.2009 Procedimento 181/A Il G.S. Territoriale con sentenza pubblicata sul C.U. 235/SGS del 12.2.2009, infliggeva alla soc. Agroericino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di euro 103,00 per rinuncia, non riconoscendo alla stessa <> invocata. Avverso tale decisione ha presentato appello la soc. Agroericino, la quale dopo avere lamentato un guasto al pullman che trasportava i propri calciatori per la trasferta a Strasatti, e dichiarato la impossibilità di organizzare la trasferta con mezzi alternativi in considerazione del limitato tempo a disposizione calcolando anche il tempo di attesa, riporta nell'appello stralci di provvedimenti assunti da organi di disciplina sportiva di Comitati regionali diversi riconoscenti la <> invocata da altre Società. Ritiene, pertanto, il provvedimento impugnato illegittimo e chiede che venga revocato, annullato e privato di qualsivoglia efficacia e conseguenzialmente la ripetizione della gara in epigrafe indicata. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, sentito l'avv. Marco Sabato nella qualità di legale rappresentante della Società appellante all'udienza dibattimentale del 24.02.2009, osserva: - preliminarmente si ricorda che le Società per invocare <> per impedimento causato dal guasto del pullman societario che trasporta i calciatori, devono adottare tutte le misure necessarie per non incorrere a rispondere di episodi impeditivi e temporalmente ritardanti da imputare alla organizzazione della trasferta (opportuno, adeguato e anticipato orario di partenza dalla propria sede, possibilità di reperire altro mezzo in sostituzione di quello guasto per proseguire il viaggio); - nel caso in esame, la società Agroericino non ha posto in essere la doverosa diligenza invocata partendo dalla sede di Custonaci alle ore 14,50, (la gara avrebbe dovuto avere inizio alle ore 15,30 a Strasatti !!!!! ) per raggiungere l'impianto sportivo della società ospitante Garibaldina sito a circa 70 km. di distanza; - la stessa società dichiara nell'appello che a causa dei tempi ridotti non ha potuto organizzare viaggio alternativo con altro mezzo di trasporto; - per quanto prima osservato, l'appello in esame non merita accoglimento; P.Q.M. DELIBERA - di respingere l'appello come sopra proposto dalla società Agroericino confermando quanto statuito dal G.S. Territoriale; - per l'affetto si dispone l'addebito della tassa reclamo di euro 130,00 alla stessa società.
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