COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C. Catenanuova (EN) – avverso squalifica calciatore Biondi Salvatore fino al 31 dicembre 2010 e per l’ammenda di Euro 200,00 – Trofeo delle province gara Real Morello – Catenanuova del 11 febbraio 2009- C.U. 237 LND del 13 febbraio 2009 Procedimento 182/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C. Catenanuova (EN) – avverso squalifica calciatore Biondi Salvatore fino al 31 dicembre 2010 e per l’ammenda di Euro 200,00 – Trofeo delle province gara Real Morello – Catenanuova del 11 febbraio 2009- C.U. 237 LND del 13 febbraio 2009 Procedimento 182/A La società AC Catenanuova ha inoltrato appello avverso le sanzioni in epigrafe sostenendo che è eccessiva la sanzione a carico del calciatore, facente funzioni di capitano, Biondi Salvatore dal momento che lo stesso non aveva commesso alcun atto di violenza nei confronti dell’arbitro e che è ugualmente eccessive la sanzione di Euro 200,00 inflitta a carico della società. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, evidenzia come a norma dell’art. 3 comma 2 del CGS il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in occasione della gara in danno degli ufficiali di gara un calciatore della propria squadra non identificato. Evidenzia inoltre come la società risponde oggettivamente (art.4 comma 2 del CGS ) ai fini disciplinari dell’operato dei propri dirigenti e tesserati. Valutati dunque gli incidenti denunciati dal Direttore di gara che, per consolidata giurisprudenza, godono di fede privilegiata, considerata che l’aggressione subita, e consistente in un calcio al gluteo destro, non provocava conseguenze fisiche, valutata pure la responsabilità della società AC Catenanuova per il provocatorio comportamento del proprio tesserato Romeo Matteo che si atteggiava con fare offensivo e volgare nei confronti del pubblico di casa DELIBERA Di determinare sino al 13 febbraio 2010 la squalifica a carico del calciatore capitano della squadra Biondi Salvatore; di confermare l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società AC Catenanuova Senza addebito della relativa tassa reclamo
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