COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Randazzo Valeria (AS Mistral Meeting Club) – avverso propria squalifica per tre gare – Campionato calci a 5 Gara: Mistral Meeting Club – Trinakria del 15 Febbraio 2009 – C.U. 242 C/5 del 17 Febbraio 2009 Procedimento 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Randazzo Valeria (AS Mistral Meeting Club) – avverso propria squalifica per tre gare – Campionato calci a 5 Gara: Mistral Meeting Club – Trinakria del 15 Febbraio 2009 – C.U. 242 C/5 del 17 Febbraio 2009 Procedimento 187/A Con ricorso personale la calciatrice indicata in oggetto ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: la condotta assunta dalla calciatrice Randazzo Valeria è certamente da censurare e va contro qualsiasi norma comportamentale e regolamentare. Quanto descritto dal Direttore di gara nel suo referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, e chiara e non si presta a nessun’altra interpretazione, ma atteso che il comportamento ricorrente si è limitato sole a delle proteste verbali dovute ad eccesso di nervosismo si decide come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare a due le giornate di squalifica e per l’effetto di restituire la relativa tassa reclamo già versata di Euro 75,00.
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