COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S. San Lorenzo (Ct) – avverso decisione Giudice di 1° grado relativamente alla gara: San Lorenzo – Pol. Magica del 28 Novembre 2008 . C/5 “Allievi” C.U. 21 del 03 Dicembre 2008 Delegazione Provinciale di Catania Procedimento 18/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S. San Lorenzo (Ct) – avverso decisione Giudice di 1° grado relativamente alla gara: San Lorenzo – Pol. Magica del 28 Novembre 2008 . C/5 “Allievi” C.U. 21 del 03 Dicembre 2008 Delegazione Provinciale di Catania Procedimento 18/B Il Giudice di 1° grado di competenza esaminate le risultanze del rapporto della gara in epigrafe indicata, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva, della perdita della gara per 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 25,00 quale 1^ rinuncia per non essersi presentate per la disputa della gara. Avverso tale decisione l’odierna appellante sostiene che le entrambe società giorno 30 Novembre 2008 si sono presentate al campo “Sporting 2000” di Catania, per disputare l’incontro, ma l’Arbitro designato non si è presentato. Chiede la ripetizione della disputa della gara. La Commissione Disciplinare, osserva: con C.U. 16 del 06 Novembre 2008 la Delegazione Provinciale di Catania ha stilato e pubblicato il relativo calendario attinente il campionato ci che trattasi. Alla sesta giornata della stesso è in programma la gara oggi in esame, ma è anche riportato, in maniera inequivocabile, che la società San Lorenzo giocherà le gare quale ospitante sul proprio campo “Sporting 2000 Catania” il venerdì antecedente alla data di calendario alle ore 17,00. Quindi la gara doveva essere disputata venerdì 28 Novembre 2008 alle ore 17,00 sul campo indicato. L’Arbitro designato si è presentato contrariamente alle società interessate alla gara che non si sono presentate, disattendendo quanto in proposito statuito con C.U. 16 del 06 Novembre 2008 – Delegazione Provinciale Catania Ciò posto DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto, confermando quanto statuito in primo grado dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara: San Lorenzo – Pol. Magica del 28 Novembre 2008 “campionato C/5 allievi”. Per l’effetto si addebita la tassa non versata pari ad € 62,00
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