COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Calciatore Inzerillo Casimiro – soc. Pol.D. Atletico Belmonte (Pa) avverso propria squalifica fino al 31.12.2009 Gara: Atletico Belmonte-Jatina del 18.01.2009 Camp.: 3° Ctg C.U. : 22-Pa del 21.01.2009 Procedimento 25/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Calciatore Inzerillo Casimiro - soc. Pol.D. Atletico Belmonte (Pa) avverso propria squalifica fino al 31.12.2009 Gara: Atletico Belmonte-Jatina del 18.01.2009 Camp.: 3° Ctg C.U. : 22-Pa del 21.01.2009 Procedimento 25/B L'arbitro della gara a margine riportata, riferisce nel supplemento di rapporto, che mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco in direzione dello spogliatoio, veniva colpito alla gamba destra da una violenta pallonata calciata dall' Inzerillo Casimiro e che gli procurava un lieve dolore ed un esteso arrossamento alla parte colpita dal pallone. Il G.S. territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 22 del 21.01.2009, squalificava il calciatore "de qua" fino al 31.12.2009 con la seguente motivazione:<>. Avverso tale decisione ha presentato appello personale il calciatore Inzerillo Casimiro dietro il pagamento della dovuta tassa reclamo, pentito e dispiaciuto e chiede un atto di clemenza con la conseguente riduzione della squalifica. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva: - invero l'atto gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro è stato consumato dal calciatore Inzerillo Cosimo ed è quindi meritevole di giusta sanzione; - va annotato che il fatto, pur deprecabile, non ha causato alcun danno fisico rilevante in danno dell'arbitro. Considerazioni che fanno concludere questo organo decidente di riformare il provvedimento di prime cure come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA - di determinare a tutto il 30.09.2009 la squalifica a carico del calciatore Inzerillo Cosimo (Atletico Belmonte); - per l'effetto, si dispone la restituzione della tassa versata dallo stesso ricorrente di euro 65,00.
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