COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Chiaramontana Mussomeli (CL) – avverso squalifica calciatore Costanza Giuseppe per tre gare e per l’inibizione Dirigente Cacciatore Erino fino al 31 dicembre 2011- Campionato terza categoria (CL) gara Accademia Mazzarinese – Chiaramontana Mussomeli del 08 febbraio 2009- C.U. N. 29 (CL) del 11 febbraio 2009 Procedimento 31/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°257 del 26/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Chiaramontana Mussomeli (CL) – avverso squalifica calciatore Costanza Giuseppe per tre gare e per l’inibizione Dirigente Cacciatore Erino fino al 31 dicembre 2011- Campionato terza categoria (CL) gara Accademia Mazzarinese – Chiaramontana Mussomeli del 08 febbraio 2009- C.U. N. 29 (CL) del 11 febbraio 2009 Procedimento 31/B L’appellante chiede riduzione della squalifica a carico dei tesserati indicati ritenendole eccessive. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1 – Quanto riferito dall’appellante circa la descrizione dei fatti, non può trovare credito nel procedimento disciplinare, per gli aspetti contrastanti con le risultanze ufficiali di gara; 2- la misura della sanzione a carico del calciatore appare adeguata ai fatti risultanti dagli atti ufficiali di gara, tenuto conto della circostanza aggravante derivante dalle qualifica di capitano del sig. Costanza Giuseppe; 3- per quanto attiene alla sanzione a carico dell’allenatore, anch’essa aggravata per la particolare qualifica rivestita dallo stesso, può osservarsi che quanto emerge dagli atti ne consente la riduzione in termini più adeguati. Il comportamento attribuito al Sig. Cacciatore è infatti scaturito nel contesto di una protesta veemente,gravemente scorretta e offensiva, non finalizzata all’aggressione fisica, rimasta peraltro senza particolari più gravi conseguente. P.Q.M. DELIBERA Di contenere a tutto il 30 giugno 2011 la sanzione dell’inibizione a carico di Erino Cacciatore e di confermare la squalifica a carico del calciatore Costanzo Giuseppe. Senza addebito della relativa tassa reclamo.
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