COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA – REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 01.02.2009 A LA BRUNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIBIANI FABIO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA – REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 01.02.2009 A LA BRUNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIBIANI FABIO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dal referto arbitrale emerge inequivocabilmente che i colpi inferti dal calciatore Bibiani Fabio ad un avversario sono avvenuti lontano dall’azione di gioco. Ciò posto la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus La Castellana. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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