COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELTODINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL SAN MARTINO – CASTELTODINO DISPUTATA IL 31.01.2009 A SAN MARTINO IN COLLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LISTANTI MICHEL PER OTTO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 27/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELTODINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL SAN
MARTINO - CASTELTODINO DISPUTATA IL 31.01.2009 A SAN MARTINO IN COLLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LISTANTI MICHEL PER OTTO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Come emerge dallo stesso referto arbitrale e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara in sede di audizione, i
fatti contestati al calciatore Listanti Michel sono realmente accaduti.
Tuttavia nell’ambito della graduazione della sanzione e nella distinzione tra i capi di incolpazione si ritiene
commisurata al fatto, oggettivamente grave, la squalifica complessiva di sei giornate effettive di gara, anche in
considerazione che il Direttore di gara non ha subito nessuna aggressione ma solo tentativi intimidatori,
peraltro subito rientrati per l’intervento dei dirigenti.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Casteltodino, riduce a sei giornate la sanzione della
squalifica a carico del calciatore Listanti Michel.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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