COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – U.S.D. LUCERA CALCIO del 7 febbraio 2009 (Reclamo della società U.S.D. LUCERA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BARISCIANI Vittorio, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA - U.S.D. LUCERA CALCIO del 7 febbraio 2009 (Reclamo della
società U.S.D. LUCERA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore BARISCIANI Vittorio, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 49 in data 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il comportamento irriguardoso e violento (pallone calciato contro l’arbitro) può essere
adeguatamente punito con la sanzione fino al 30 giugno 2009, così come adottata generalmente dagli
organi disciplinari
PQM;
DELIBERA
ridursi al 30 giugno 2009 la squalifica inflitta al calciatore BARISCIANI Vittorioi
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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