COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. GHILARZA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009. Gara Ghilarza / Monte Alma del 15.02.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. GHILARZA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 19.02.2009. Gara Ghilarza / Monte Alma del 15.02.2009. L’U.S. Ghilarza proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) ammenda di Euro 500,00 con diffida a carico della Società e risarcimento di Euro 70.00 per le banconote strappate al direttore di gara; 2) squalifica sino al 10.04.2009 all’allenatore Fadda Vincenzo; 3) squalifica per cinque gare al calciatore Surano Christian. In riferimento all’ammenda con diffida inflitta alla società reclamante, il Giudice Sportivo assumeva che i sostenitori del Ghilarza avrebbero tenuto una condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti della terna arbitrale durante tutta la gara anche con l’uso di altoparlanti ed inoltre, si legge nel citato provvedimento, che diversi individui autorizzati avrebbero sostato vicino agli spogliatoi e che nel corso della gara gli indumenti dell’arbitro sarebbero stati manomessi e delle banconote, contenute nel portafoglio di quest’ultimo, sarebbero state strappate. Sulla base di tali considerazioni la Società Ghilarza veniva sanzionata come sopra. La società reclamante, in relazione a tale sanzione, assumeva che i cori tramite megafoni ed altoparlanti si sarebbero limitati ad una parte della gara e sarebbero cessati dopo una precisa richiesta dell’arbitro e che, comunque, non sarebbe stata proferita alcuna offesa; assumeva, altresì, che il direttore di gara non avrebbe informato alcun dirigente del Ghilarza del contenuto del portafoglio prima della gara e ne avrebbe chiesto di porre in essere alcuni accorgimenti per garantire la sicurezza degli oggetti detenuti all’interno degli spogliatoi della terna arbitrale e per tali considerazioni riteneva non provata la circostanza che tali ultimi fatti si sarebbero verificati nel luogo suindicato. Pertanto sulla base di tali ultime considerazioni chiedeva che tale sanzione venisse annullata od in subordine ridotta. In riferimento alla sanzione di cui al punto 2), il Giudice Sportivo infliggeva la squalifica all’allenatore della squadra reclamante sino al 10.04.2009 in quanto avrebbe rivolto nei confronti dell’arbitro delle espressioni triviali reiterandole nei confronti di quest’ultimo e dei suoi assistenti non solo in campo ma anche all’esterno del terreno di gioco. In merito a tale sanzione la Società reclamante assumeva che le espressioni adoperate dal proprio tesserato non sarebbero state minacciose, ma quest’ultimo si sarebbe semplicemente limitato ad alcune proteste in quanto la gara sarebbe stata assolutamente tranquilla ed inoltre tali proteste si sarebbero verificate, comunque, ad una tale distanza da non consentire al direttore di gara di percepire il tenore delle stesse e concludeva, anche in questo caso, chiedendo l’ annullamento della sanzione od in subordine una riduzione della stessa. Infine, nel riferimento della squalifica di cinque giornate inflitta al giocatore Surano Cristian, espulso per avere atterrato un avversario a gioco fermo ed averlo colpito con un violento calcio ad un ginocchio ingiuriando poi, in maniera triviale, il direttore di gara; la Società reclamante assumeva che il proprio tesserato, seppure autore di un intervento rude, non avrebbe comunque volontariamente colpito il giocatore avversario, ma effettivamente quest’ultimo avrebbe simulato inducendo in errore l’arbitro. Pertanto sulla base di tali argomentazioni chiedeva che venisse annullata o ridotta la squalifica inflitta. La Commissione, esaminati gli atti, in particolare il referto arbitrale ed il reclamo della Società Ghilarza , ritiene di adottare i seguenti provvedimenti: 1) riduzione dell’ammenda inflitta da € 500,00 a € 300,00 ed annullamento della diffida e dell’obbligo di risarcire la somma di Euro 70,00 al direttore di gara. Infatti, sulla base degli elementi emersi, appare eccessiva la sanzione pecuniaria inflitta non potendosi dimostrare con assoluta certezza che gli indumenti del direttore di gara siano stati manomessi all’interno dello spogliatoio durante l’incontro in oggetto e, che in tale circostanza, possano essere state strappate due banconote contenute nel portafoglio dello stesso arbitro. Manca in effetti la prova che tali fatti si siano svolti durante la gara in esame non escludendosi che gli episodi riferiti dall’arbitro (senza dubbio veri) siano accaduti in un contesto cronologico differente quindi, prima o dopo la gara stessa. Per quanto sopra, rimane provato esclusivamente il fatto minore riferito dal direttore di gara e cioè le ingiurie e le minacce ripetute rivolte alla terna arbitrale che, pur trattandosi di fatti certamente censurabili, devono essere contenuti in una sanzione più ragionevole che si ritiene quella inflitta di Euro 300,00 (trecento). 2) riduzione sino al 15 marzo 2009 della squalifica inflitta all’allenatore della società Ghilarza Fadda Vincenzo. In relazione al provvedimento del Giudice Sportivo occorre rilevare che, pur avendo il Fadda insultato a più riprese il direttore di gara, non appare tuttavia che il suo comportamento fosse eccessivamente aggressivo o minaccioso nei confronti del predetto, ma semplicemente finalizzato a protestare per una decisione non ritenuta giusta seppure trattasi, nel caso di specie, di proteste certamente triviali ed incivili da parte di un tesserato chiamato a tenere una condotta ancora più rispettosa delle regole in funzione delle carica ricoperta. Pertanto anche riferendosi a situazioni consimili appare equo limitare la sanzione della squalifica alla data del 15.03.2009. 3) conferma squalifica per cinque giornate di gara al giocatore Surano Cristian. Dall’esame del rapporto arbitrale, molto dettagliato e circostanziato, appare certo che il Surano abbia colpito volontariamente con un violento calcio un giocatore avversario provocando allo stesso un intenso dolore; come appare certo che lo stesso tesserato della società reclamante abbia rivolto all’indirizzo del direttore di gara delle espressioni ingiuriose non potendosi dubitare su quanto riferito con estrema precisione dell’arbitro. Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione del fatto che lo stesso Surano, all’uscita dal campo, reiterava tali ingiurie e che in precedenza, prima di sferrare il calcio, aveva spintonato un avversario, si ritiene equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La Commissione, per questi motivi, DELIBERA in parziale riforma delle decisioni impugnate, di ridurre l’ammenda inflitta nella misura di euro 300,00 con l’annullamento della diffida e dell’obbligo di risarcimento al direttore di gara; di ridurre al 15 marzo 2009 la squalifica inflitta al signor Fadda Vincenzo e di confermare la squalifica inflitta al giocatore Surano Cristian per cinque giornate. Si dispone il non addebito della tassa.
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