COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. FURTEI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 19.02.2009. Gara Santa Lucia Barrali / Furtei del 15.02.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S. FURTEI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 19.02.2009.
Gara Santa Lucia Barrali / Furtei del 15.02.2009.
La Società Furtei, in data 24.02.2009, ha preannunciato reclamo richiedendo il referto della gara in epigrafe.
La Commissione,
- rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti;
DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.33, punto 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
Dispone l’addebito della tassa
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