COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI 144 stagione sportiva 2008/09. Reclamo della A.C. Giovani Fucecchio 2000 avverso la decisione del G.S.T. Firenze che ha squalificato per 5 gare il calciatore Alessio Vignali C.U. n. 33 del11/02/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI 144 stagione sportiva 2008/09. Reclamo della A.C. Giovani Fucecchio 2000 avverso la decisione del G.S.T. Firenze che ha squalificato per 5 gare il calciatore Alessio Vignali C.U. n. 33 del11/02/2009. A fine gara il portiere della A.C. Giovani Fucecchio si rivolgeva, più volte, in modo offensivo nei confronti di un tifoso della squadra avversaria. Contestualmente alle offese il tesserato in questione lanciava i guanti da portiere sulla rete divisoria che lo separava dal tifoso in questione. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione si rivolgeva nei confronti del D.G. in maniera offensiva. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per cinque gare. Sanzione aggravata poiché facente funzioni di capitano. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società del Fucecchio, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento impugnato. Secondo la reclamante,infatti, il tesserato in questione, al momento di rivolgersi in maniera offensiva nei confronti del tifoso avversario, si trovava in uno stato di frustrazione personale, causato dal fatto di sentirsi responsabile delle ultime due reti subite. A tal fine è opportuno ricordare che la partita si concludeva con il risultato di tre a tre. Ma il Fucecchio subiva le ultime due reti, di cui la terza all’ultimo secondo di gioco, a causa di svarioni da parte del proprio portiere. Pertanto quest’ultimo, sentendosi apostrofato in maniera offensiva dai tifosi avversari, si rivolgeva verso uno di loro in maniera altrettanto offensiva. La reclamante nega,invece, le offese nei confronti del D.G. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che il calciatore in questione si rivolgeva nei suoi confronti con frasi offensive. Alla luce degli atti in possesso di questa C.D. si ritengono conclamati i fatti ascritti al calciatore in oggetto. Certamente questa Commissione pur ritenendo corretta la sanzione comminata dal G.S. non può in qualche modo non valutare il particolare stato d’animo in cui si trovava il calciatore al momento dei fatti a lui ascritti e delle provocazioni dal medesimo subite. Pertanto alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene più equa una sanzioni pari a quattro giornate di squalifica. P.Q.M. Accoglie il ricorso riducendo a quattro gare la squalifica inflitta in primo grado e ordina la restituzione della relativa tassa.
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