COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di MILANI Alberto, ZILIOTTO Fiorenzo e della Società AC CIRCOLO LIBERO PENSIERO RANCIO, per rispondere:

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di MILANI Alberto, ZILIOTTO Fiorenzo e della Società AC CIRCOLO LIBERO PENSIERO RANCIO, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.39 comma 2 del Regolamento della LND, per avere, nella sua qualità di Presidente della AC CIRCOLO LIBERO PENSIERO RANCIO, posto in essere una condotta tesa ad indurre la calciatrice Riva Naida, anche tramite il padre della stessa, al rispetto di presunti accordi economici, di natura illecita e, comunque, di avere prospettato la richiesta di somme di denaro in relazione ad operazioni di svincolo o presunto tale; • il secondo, nella sua qualità di consigliere della stessa Società, della medesima condotta ascritta al Presidente; • la Società AC CIRCOLO LIBERO PENSIERO RANCIO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per il comportamento tenuto rispettivamente dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 del CGS. Alla udienza avanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Milani Alberto, Presidente della AC CIRCOLO LIBERO PENSIERO RANCIO anche in rappresentanza della Società e Ziliotto Fiorenzo, dirigente della stessa Società. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: il sig. Milano Alberto ha rilevato che l’esposto della calciatrice Riva è stato presentato un anno dopo i fatti contestati e che nella sostanza la ragazza è andata a giocare dove voleva, senza che la Società percepisse alcunché. Il sig. Ziliotto Fiorenzo ha confermato quanto dichiarato dal Presidente, aggiungendo che nel loro comportamento era escluso ogni fine di lucro. Successivamente tutti i deferiti, Il Presidente Milani Alberto anche in nome e per conto della Società, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS. Il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Milani Alberto e Ziliotto Fiorenzo mesi due di inibizione; • per la società AC CIRCOLO LIBERO PENSIERO RANCIO Euro 200,00 di ammenda. Per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso il risultato della attività di indagine svolta dalla Procura Federale; Né i deferiti, nelle dichiarazioni rese in fase istruttoria e avanti a questa Commissione, li hanno smentiti. Pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati; • visto l’art.23 CGS; applica • a Milani Alberto e Ziliotto Fiorenzo la sanzione di mesi due di inibizione; • alla Società AC CIRCOLO LIBERO PENSIERO RANCIO la sanzione di Euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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