COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ESSOUBAI Nourredine, calciatore, del signor LOIACONO Giuseppe, Presidente della società ATLETICO VIGNOLE e della società S.D. ATLETICO VIGNOLE per rispondere il primo ed il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., e la società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ESSOUBAI Nourredine, calciatore, del signor LOIACONO Giuseppe, Presidente della società ATLETICO VIGNOLE e della società S.D. ATLETICO VIGNOLE per rispondere il primo ed il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., e la società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Con atto del 19/12/08 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. ESSOUBAI Nourredine, calciatore per avere falsamente affermato di non essere tesserato per Federazione estera al fine di conseguire il tesseramento, nella stagione sportiva 2007-2008, per la SD ATLETICO VIGNOLE senza averne titolo, il sig. LOIACONO Presidente della Società per aver richiesto il tesseramento del calciatore medesimo non avente titolo senza porre in essere le opportune verifiche in merito al suo status, nonché la Società medesima a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio Presidente ovvero ai soggetti che hanno operato nel suo interesse. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata il 2122008 dall’Ufficio Tesseramenti alla Procura Federale dell’irregolarità della domanda di tesseramento del calciatore ESSOUBAI Nourredine presentata dalla ATLETICO VIGNOLE che includeva dichiarazione sottoscritta dall’interessato di non essere tesserato per Federazione estera mentre da certificazione FIFA pervenuta il 1928 risultava tesserato per Società appartenente alla Federazione del Marocco denominata KSNAC.. L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione della documentazione utile ai fini della decisione. Nella seduta del 27/2/09, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale mentre rimanevano assenti i Società e Tesserati incolpati.. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle sanzioni della squalifica per mesi sei a carico del sig. ESSOUBAI, dell’inibizione per mesi sei a carico del LOIACONO e dell’ammenda di € 1.000 a carico della società ATLETICO VIGNOLE. MOTIVI DELLA DECISIONE Le condotte addebitate al calciatore ESSOUBAI ed al presidente LOIACONO sono documentalmente provate sulla base della documentazione acquisita e sono pienamente idonee ad integrare le violazioni addebitate. In particolare il giocatore non poteva non ricordare di aver militato in una squadra nel Paese di origine e la Società, quale che sia stato il racconto dell’ESSOUBAI, avrebbe dovuto attivarsi per effettuare le opportune verifiche. Tali condotte, che contrastano con i doveri di lealtà, correttezza e probità e con il dovere di diligenza ad essi connaturato, vanno sanzionate seppure in termini più contenuti rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Considerato che trattasi di mera negligenza, si stima equo applicare le sanzioni della squalifica per mesi tre a carico dell’ESSOUBAI, dell’inibizione per mesi due a carico del LOIACONO e dell’ammenda per € 300 a carico della ATLETICO VIGNOLE P. Q. M. La Commissione Disciplinare dichiara i tesserati e la Società incolpati responsabili delle violazioni addebitate e, per l’effetto, applica: - a carico del signor ESSOUBAI Nourredine la sanzione della squalifica per mesi tre. - a carico del sig. LOIACONO Giuspeppe la sanzione dell’inibizione per mesi due. - a carico della società S.D. ATLETICO VIGNOLE la sanzione dell’ammenda per € 300.
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