COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ESSOUBAI Nourredine, calciatore, del signor LOIACONO Giuseppe, Presidente della società ATLETICO VIGNOLE e della società S.D. ATLETICO VIGNOLE per rispondere il primo ed il secondo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., e la società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
del signor ESSOUBAI Nourredine, calciatore, del
signor LOIACONO Giuseppe, Presidente della società
ATLETICO VIGNOLE e della società S.D. ATLETICO
VIGNOLE per rispondere il primo ed il secondo delle
violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2
C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma 11 bis
N.O.I.F., e la società della violazione di cui
all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
Con atto del 19/12/08 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. ESSOUBAI Nourredine, calciatore per avere falsamente
affermato di non essere tesserato per Federazione estera al fine di
conseguire il tesseramento, nella stagione sportiva 2007-2008, per la SD
ATLETICO VIGNOLE senza averne titolo, il sig. LOIACONO Presidente della
Società per aver richiesto il tesseramento del calciatore medesimo non
avente titolo senza porre in essere le opportune verifiche in merito al
suo status, nonché la Società medesima a titolo di responsabilità diretta
ed oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio Presidente
ovvero ai soggetti che hanno operato nel suo interesse.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata il
2122008 dall’Ufficio Tesseramenti alla Procura Federale
dell’irregolarità della domanda di tesseramento del calciatore ESSOUBAI
Nourredine presentata dalla ATLETICO VIGNOLE che includeva dichiarazione
sottoscritta dall’interessato di non essere tesserato per Federazione
estera mentre da certificazione FIFA pervenuta il 192 8 risultava
tesserato per Società appartenente alla Federazione del Marocco
denominata KSNAC..
L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione della documentazione
utile ai fini della decisione.
Nella seduta del 27/2/09, avanti a questa Commissione è comparso l’avv.
Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale mentre rimanevano
assenti i Società e Tesserati incolpati..
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva
l’applicazione delle sanzioni della squalifica per mesi sei a carico del
sig. ESSOUBAI, dell’inibizione per mesi sei a carico del LOIACONO e
dell’ammenda di € 1.000 a carico della società ATLETICO VIGNOLE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condotte addebitate al calciatore ESSOUBAI ed al presidente LOIACONO
sono documentalmente provate sulla base della documentazione acquisita e
sono pienamente idonee ad integrare le violazioni addebitate.
In particolare il giocatore non poteva non ricordare di aver militato in
una squadra nel Paese di origine e la Società, quale che sia stato il
racconto dell’ESSOUBAI, avrebbe dovuto attivarsi per effettuare le
opportune verifiche.
Tali condotte, che contrastano con i doveri di lealtà, correttezza e
probità e con il dovere di diligenza ad essi connaturato, vanno
sanzionate seppure in termini più contenuti rispetto a quanto richiesto
dalla Procura Federale.
Considerato che trattasi di mera negligenza, si stima equo applicare le
sanzioni della squalifica per mesi tre a carico dell’ESSOUBAI,
dell’inibizione per mesi due a carico del LOIACONO e dell’ammenda per €
300 a carico della ATLETICO VIGNOLE
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare dichiara i tesserati e la Società incolpati
responsabili delle violazioni addebitate e, per l’effetto, applica:
- a carico del signor ESSOUBAI Nourredine la sanzione della
squalifica per mesi tre.
- a carico del sig. LOIACONO Giuspeppe la sanzione dell’inibizione
per mesi due.
- a carico della società S.D. ATLETICO VIGNOLE la sanzione
dell’ammenda per € 300.
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