COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 134 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del Sig. Gabriele Nesi, Presidente della A.C. Montemurlo A.S.D. per la violazione dell’art. 32, c. 1 e 7 del C.G.S., nonché della medesima Società per la responsabilità diretta conseguente, come previsto dall’ art. 4, c.1 del medesimo codice

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 134 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del Sig. Gabriele Nesi, Presidente della A.C. Montemurlo A.S.D. per la violazione dell’art. 32, c. 1 e 7 del C.G.S., nonché della medesima Società per la responsabilità diretta conseguente, come previsto dall’ art. 4, c.1 del medesimo codice. Il C.R.T., con nota in data 16 ottobre 2008, ha provveduto a segnalare alla Procura Federale l’avvenuta omissione da parte dell’A.C. Montemurlo, iscritta al campionato di Eccellenza, della partecipazione ad un campionato Regionale o Provinciale Juniores, secondo quanto tassativamente prescritto dall’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Di conseguenza l’organo inquirente, con provvedimento in data 26 gennaio 2009, ha deferito a questa Commissione: - il presidente della Società, Sig. Gabriele Nesi, per la violazione di quanto disposto dall’art. 32, c.1, del Regolamento della L.N.D., richiamato dal C.U. n. 1 emesso dalla L.N.D. per la stagione 2008/2009; - la Società A.C. Montemurlo A.S.D. per la conseguente responsabilità diretta di cui all’art. 4, c.1. Rilevato che la Procura ha comunicato alle parti interessate l’avvenuto deferimento, la C.D. ha notificato l’avviso di trattazione per l’odierna adunanza alla quale sono presenti :  per la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;  il Presidente dall’A.C. Montemurlo, Sig. Gabriele Nesi, il quale agisce in proprio e per conto della Società, assistito e difeso dall’Avvocato Stefano Belli del Foro di Prato. Il Presidente della Commissione, introdotto il dibattimento attraverso una descrizione dei fatti, chiede al rappresentante della Procura di illustrare la posizione e le richieste dell’Ufficio. Viene tentata tra le parti l’ applicazione del disposto dell’art. 23 del C.G.S., con esito negativo. Il dibattimento pertanto prosegue con l’intervento del rappresentante della Procura Federale. L’ Avvocato Stefanini, rileva che, su base documentale, non esistono dubbi sulla sussistenza del fatto come risulta evidente dalla segnalazione del C.R.T., per cui chiede irrogarsi ai deferiti le seguenti sanzioni : - alla società A.C. Montemurlo la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 5.000,00 in applicazione di quanto stabilito dalla lettera g) dell’art. 1/A del richiamato Comunicato Ufficiale N. 1/2008 della Lega Nazionale Dilettanti ; - al Presidente di detta Società la inibizione per mesi uno. Viene quindi data la parola al Presidente Nesi il quale, tramite il suo difensore, dichiara che i motivi per i quali non è stata iscritta alcuna squadra ad uno dei campionati giovanili sono di natura essenzialmente finanziaria e legati alla mancata fusione con la Società Jolly Montemurlo, militante nei campionati giovanili, fusione dalla quale la propria società avrebbe potuto trarre i mezzi per proseguire tutta l’attività agonistica prevista per le società di categoria. Il difensore, a tal fine, illustra i prestigiosi precedenti sportivi della Società ed analizza dettagliatamente le cause che hanno determinato la mancata fusione che, peraltro, avverrà nel corso della presente annata calcistica e consentirà alla nuova Società di prendere parte ad entrambi i campionati. Precisa che il Nesi ha assunto la carica di Presidente in prossimità della scadenza del termine utile per la iscrizione della squadra al campionato, ciò per evitare che la Società rimanesse priva di guida a causa del protrarsi, sotto il profilo burocratico, delle operazioni di fusione, e che, in buona sostanza egli verrebbe ad esser sanzionato per aver evitato gravi conseguenza alla Società alla quale è legato da tempo e che segue con passione. Chiede pertanto il proscioglimento di entrambi i soggetti deferiti e, altresì, di poter depositare memoria illustrativa in ordine ai fatti accaduti. Il rappresentante della Procura Federale contesta la richiesta di proscioglimento affermando che, indipendentemente dalle giustificazioni addotte, il Nesi nella sua qualità di Presidente della Società è incorso nel comportamento omissivo accertato e si oppone alla richiesta di deposito della documentazione, così come richiesto. In ordine a tale ultimo punto il Collegio ritiene opportuno acquisire i documenti illustrativi, stante la peculiarità e complessità della vicenda. Chiusa la fase dibattimentale, la C.D., riunita in Camera di Consiglio, rileva come non sia in discussione l’avvenuta violazione della norma risultando essa, sotto l’aspetto effettuale, dalla denuncia ad opera del C.R. Toscana, Ente territoriale deputato al controllo delle società di Lega e, sotto quello normativo, dal preciso disposto dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D. È altresì da osservare che la Società non ha fatto ricorso al disposto del 4 comma dell’art. 32 del Regolamento che consente alle società di chiedere alla Lega, per giustificati motivi, una deroga alla norma. Tale comportamento omissivo determina il riconoscimento della fondatezza del deferimento della Società che è quindi passibile della applicazione della sanzione pecuniaria, prevista nella misura edittale fissa di € 5.000,00, che in quanto tale non è suscettibile di modifica alcuna. Inoltre, considerato che ogni Società agisce, e non può essere diversamente, tramite il proprio legale rappresentante questi, nei casi come quello in esame, incorre nella violazione dell’art. 1 del C.G.S. per cui il deferimento è fondato anche nei confronti del Presidente della Società. Il deferimento della Procura Federale, così come indicato in epigrafe è da accogliere, così come sono da accogliere le sanzioni richieste. P.Q.M. la C.D. infligge : - al Presidente della A.S. Montemurlo la sanzione della inibizione per mesi uno ; - alla A.S. Montemurlo la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 5.000,00(cinquemila).
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