COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 117 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati: Gracci Simone, calciatore; Bagnoli Valis e Palumbo Luigi, dirigenti, nonché della Polisportiva S.Maria A.S.D., Società per la quale i deferiti erano tesserati all’epoca dei fatti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 117 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati: Gracci Simone, calciatore; Bagnoli Valis e Palumbo Luigi, dirigenti, nonché della Polisportiva S.Maria A.S.D., Società per la quale i deferiti erano tesserati all’epoca dei fatti. La Commissione Disciplinare, accertata la avvenuta notifica dell’atto di deferimento ai tesserati ed alla Società indicati in premessa, ha disposto la convocazione delle parti interessate per la data odierna. Il provvedimento assunto dalla Procura Federale è riferito a quanto disposto dall’art. 40 delle N.O.I.F., per cui vengono contestate ai tesserati ed alla società indicati in epigrafe, le violazioni del C.G.S. connesse con detta norma, e precisamente: - al calciatore Gracci Simone la violazione dell’art. 10, c.2. ; - al dirigente Bagnoli Valis la violazione della medesima norma, nonché quella dell’art. 1 del codice; - al dirigente Palumbo Luigi le medesime violazioni contestate al Bagnoli; - alla Polisportiva S.Maria A.S.D. la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2. Risultano presenti:  per la Procura Federale l’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;  il dirigente Bagnoli Valis in proprio e, per deleghe qui depositate, in rappresentanza dell’altro dirigente Palumbo Luigi e della Società Polisportiva S.Maria A.S.D. È assente, nonostante formale e rituale convocazione il calciatore Simone Gracci. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente della C.D. precisa che il deferimento trae origine dalla segnalazione effettuata dal C. R. Toscana a carico del calciatore Gracci Simone il quale ha sottoscritto, in data 31 marzo 2008, richiesta di tesseramento in favore della Società Polisportiva S.Maria A.S.D. di Empoli, pur essendo detto calciatore tesserato per la Società di Calcio a 5 Polisportiva Dogana di Castelfiorentino a decorrere dal 7 febbraio 2008. Preliminarmente viene esperito dalle parti un tentativo di patteggiamento ex art. 23 del C.G.S., che ha dato esito negativo per cui si prosegue nel dibattimento. L’Avvocato Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, premesso che non può esistere alcun dubbio in ordine al fatto che ci si trovi in presenza di un doppio tesseramento, come risulta evidente dalla denunzia effettuata dal C.R.T., precisa come nel corso delle indagini sia emerso che: - il dirigente Bagnoli Valis, quale Vice Presidente della Polisportiva S.Maria A.S.D con delega di rappresentanza, ha convinto il calciatore ad accettare di tesserarsi per la propria Società, omettendo di accertarne la posizione di tesseramento presso la F.I.G.C. - il dirigente Palumbo Luigi, in qualità di Direttore Sportivo anch’egli munito di delega di rappresentanza, ha provveduto a sottoscrivere il relativo modulo di richiesta di tesseramento senza il previo appuramento della posizione federale del tesserato. Da ciò deriva che, così appurata la responsabilità dei dirigenti deferiti, la Società è incorsa nella violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.. Sulla base dei fatti descritti l’Avvocato Stefanini, chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni : - al calciatore Gracci Simone la squalifica per tre mesi; - al dirigente Bagnoli Valis, Vice Presidente della Società, la inibizione per mesi tre; - al dirigente Palumbo Luigi. Direttore Sportivo, la inibizione per mesi tre. Chiede inoltre doversi sanzionare la Società, per la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, con l’ applicazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 400,00. La Commissione ascolta quindi l’unico soggetto deferito presente il quale, in proprio e per i rappresentati, precisa che il calciatore Gracci, tesserato in tempi lontani per la Società deferita, era all’epoca dei fatti un tesserato U.I.S.P. e pertanto ritenuto “in bonis” per partecipare ad un campionato F.I.G.C.; che il calciatore ha taciuto di aver contratto, contemporaneamente, altro tesseramento per la Federcalcio; che la Società ha tentato di accertare, nella immediatezza della scadenza dei termini prescritti, lo stato di tesseramento del calciatore senza riuscirvi per vari motivi che indica; che il tesseramento è stato richiesto con raccomandata, della quale mostra ricevuta, alle ore 18,59 (scadenza ore 19,00) dell’ultimo giorno utile in conseguenza del mancato contatto con il C.R.T.. Ritiene di dover attenuare la responsabilità del dirigente Palombo in quanto mero esecutore e, rendendosi conto del fatto che la Società è incorsa in un vero e proprio infortunio, dichiara che il reclamo è stato presentato anche a tutela della immagine della Società che il deferimento ha offuscato. Invoca la assoluta buona fede dei comportamenti tenuti dalla Società nell’occasione e chiede un ridimensionamento delle sanzioni richieste dalla Procura Federale. La C.D., riunita in Camera di Consiglio, accoglie il deferimento della Procura Federale osservando preliminarmente che il doppio tesseramento del calciatore risulta dalla documentazione in possesso del C.R.T.; dalla testimonianza resa dal Presidente della Società Dogana Calcio a 5, prima Società per la quale il Gracci ha chiesto il tesseramento, ed infine dalla ammissione esplicita del calciatore stesso. A questo proposito è necessario osservare che le giustificazioni addotte dal deferito, in sede di indagine, circa la sua non conoscenza delle norme federali in tema di tesseramento, appaiono del tutto pretestuose. Ciò si afferma sia in virtù del principio giuridico di ordine generale (ignorantia legis non excusat), che della norma positiva del C.G.S. la quale prevede espressamente all’art. 2, c.2, che “ L’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”. Egualmente grave, se non più, il comportamento dei dirigenti ai quali incombe l’obbligo dell’osservare e del fare osservare le norme federali e fra queste appare primario il controllare che il calciatore che si intende tesserare abbia i requisiti previsti e necessari ed in particolare quelli previsti dal disposto di cui all’art. 40, c. 4, delle N.O.I.F.. Le responsabilità di tutti i deferiti emergono quindi in tutta la loro evidenza per cui il deferimento è fondato e da accogliere. Ciò premesso rimane da determinare la entità delle sanzioni da irrogare. In proposito la C.D., ritiene che le richieste della Procura siano da confermare in toto Il Collegio pur comprendendo la doglianza della Società in ordine alla caduta di immagine scaturente dal deferimento deve applicare le sanzioni previste dall’Ordinamento e riferite ai fatti effettivamente accaduti. P.Q.M. infligge le seguenti sanzioni : - al calciatore Gracci Simone per la sottoscrizione del doppio cartellino, la squalifica per mesi tre, se allo stato attuale tesserato per la F.I.G.C.. In contraria ipotesi la sanzione avrà decorrenza dalla eventuale nuova richiesta di tesseramento. - al dirigente Bagnoli Valis, vice Presidente della Società, per aver convinto il calciatore a tesserarsi per la propria Società senza verificarne la posizione di tesseramento, la inibizione per mesi tre: - al dirigente Palumbo Luigi per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento senza la previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, la inibizione per mesi tre; - alla Polisportiva S.Maria A.S.D, per la accertata responsabilità di propri dirigenti avente sia carattere diretto che oggettivo, l’ammenda di € 400,00(quattrocento). -
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