COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LENTELLA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 4.05.09 INFLITTA AL PRESIDENTE SCIASCIA LIVIO, NONCHE’ DELLE AMMENDE DI € 50,00 , € 50,00 ED € 30 A CARICO DELLA SOCIETA’, IN RELAZIONE ALLA GARA LENTELLA / FRESAGRANDINARIA 2001, DISPUTATA L’1/02/09 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. n° 24 del 5.2.2009 – DELEGAZIONE VASTO.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LENTELLA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 4.05.09 INFLITTA AL PRESIDENTE SCIASCIA LIVIO, NONCHE’ DELLE AMMENDE DI € 50,00 , € 50,00 ED € 30 A CARICO DELLA SOCIETA’, IN RELAZIONE ALLA GARA LENTELLA / FRESAGRANDINARIA 2001, DISPUTATA L’1/02/09 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. n° 24 del 5.2.2009 – DELEGAZIONE VASTO.). Con appello inoltrato l’11.02.09 l’A.S.D. Lentella ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. per aver lo Sciascia Livio profferito epiteti ingiuriosi ed offensivi nei confronti del direttore di gara, in occasione di una contestazione circa la mancanza di acqua calda negli spogliatoi ; per aver la società lasciato il cancello del campo aperto, aver tenuto lo spogliatoio dell’arbitro in condizioni antigieniche e per mancanza di acqua calda nello spogliatoio del direttore di gara, chiedendo l’annullamento e, in subordine, la riduzione delle sanzioni. Ha dedotto l’appellante che, in realtà, è stato l’arbitro a rivolgersi in maniera minacciosa nei confronti del Presidente ,anzi riferisce che il direttore di gara si sarebbe allontanato dal campo di gara senza lasciare la distinta. L’arbitro, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti in relazione ai comportamenti tenuti dalla società appellante. Preliminarmente osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato parzialmente inammissibile, nella parte in cui risultano impugnate le sanzioni pecuniarie , a norma dell’art. 45, comma III, lettera C, C.G.S.. In merito alla sanzione della inibizione osserva che l’appello merita accoglimento, in quanto il comportamento posto in essere dal Presidente della società può essere considerato non particolarmente offensivo, ma in realtà irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione dell’inibizione al sig. Sciascia Livio fino al 4 04.2009, confermando nel resto i provvedimenti impugnati. Dispone restituirsi la tassa versata.
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